La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).
(2)A norma della direttiva 70/524/CEE, il preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Aspergillus niger (NRRL 25541) è stato autorizzato a tempo indeterminato come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 668/2003 della Commissione (3) e come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione (4). Tale preparato è stato successivamente inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 del medesimo, è stata presentata una domanda di rivalutazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Aspergillus niger (NRRL 25541) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a galline ovaiole e, in conformità dell'articolo 7 di tale regolamento, di autorizzazione del suo utilizzo per suini da ingrasso e specie avicole e suine minori e di classificazione di tale additivo nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4)Nei suoi pareri dell'11 luglio 2013 (5) e del 25 gennaio 2017 (6) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Aspergillus niger (NRRL 25541) non ha effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che il suo uso è potenzialmente efficace per migliorare i parametri zootecnici nei polli da ingrasso, nelle galline ovaiole e nei suini da ingrasso. L'Autorità ha inoltre rilevato che la modalità di azione degli enzimi presenti nell'additivo possa essere considerata simile nelle specie avicoli minori e nelle specie suine minori e che pertanto le conclusioni sull'efficacia nei polli da ingrasso, nelle galline ovaiole e nei suini da ingrasso possano essere estese per estrapolazione alle specie avicole minori e alle specie suine minori da ingrasso. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)Dalla valutazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Aspergillus niger (NRRL 25541) emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
(6)Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
(7)Il regolamento (CE) n. 255/2005 dovrebbe essere modificato di conseguenza. Il regolamento (CE) n. 668/2003 dovrebbe essere abrogato.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 255/2005
Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 255/2005, la voce E 1601 relativa a «Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6» ed «Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8» è soppressa.
Articolo 3
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 668/2003 è abrogato.
Articolo 4
Misure transitorie
Il preparato specificato nell'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 7 maggio 2018 in conformità delle norme applicabili prima del 7 novembre 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 Ottobre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1896