Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)Le situazioni in cui diversi Stati membri interpretano o applicano in modo non uniforme le disposizioni degli accordi e delle convenzioni fiscali bilaterali o della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (90/436/CEE) (3) («convenzione sull'arbitrato dell'Unione»), possono creare seri ostacoli fiscali per le imprese che operano a livello transfrontaliero. Essi creano un onere fiscale eccessivo per le imprese e possono provocare distorsioni economiche e inefficienze e avere un impatto negativo sugli investimenti transfrontalieri e la crescita.
(2)Per questo è necessario che nell'Unione esistano meccanismi che garantiscano l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione di tali accordi o convenzioni fiscali bilaterali e della convenzione sull'arbitrato dell'Unione, in particolare di quelle che risultano in doppie imposizioni.
(3)I meccanismi attualmente previsti dagli accordi o convenzioni fiscali bilaterali e dalla convenzione sull'arbitrato dell'Unione non sempre potrebbero consentire l'effettiva risoluzione di tali controversie in maniera tempestiva. L'attività di controllo condotta nel quadro dell'attuazione della convenzione sull'arbitrato dell'Unione ha evidenziato alcune importanti lacune, in particolare per quanto riguarda l'accesso, la durata e l'effettiva conclusione della procedura.
(4)Al fine di creare un contesto fiscale più equo, è necessario potenziare le norme in materia di trasparenza e rafforzare le misure anti-elusione. Allo stesso tempo, nello spirito di un sistema fiscale equo, è necessario assicurare che i meccanismi di risoluzione delle controversie siano completi, efficaci e sostenibili. È inoltre necessario migliorare i meccanismi di risoluzione delle controversie per far fronte al rischio che aumenti il numero di controversie in materia di doppia o multipla imposizione con importi potenzialmente elevati, per il fatto che le amministrazioni fiscali hanno posto in essere pratiche di controllo più regolari e mirate.
(5)È fondamentale introdurre un quadro efficace ed efficiente per la risoluzione delle controversie in materia fiscale che garantisca la certezza del diritto e un ambiente favorevole alle imprese per gli investimenti, al fine di realizzare sistemi fiscali equi ed efficienti all'interno dell'Unione. I meccanismi di risoluzione delle controversie dovrebbero inoltre creare un quadro armonizzato e trasparente per risolvere le controversie e, in tal modo, offrire vantaggi a tutti i contribuenti.
(6)La risoluzione delle controversie dovrebbe applicarsi alla diversa interpretazione e applicazione degli accordi o convenzioni fiscali bilaterali e della convenzione sull'arbitrato dell'Unione — specie alla diversa interpretazione e applicazione che risultano in doppie imposizioni. Ciò dovrebbe essere conseguito attraverso una procedura che preveda, come primo passo, la presentazione del caso alle autorità fiscali degli Stati membri interessati, al fine di risolvere la controversia utilizzando una procedura amichevole. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a ricorrere a forme alternative non vincolanti di risoluzione delle controversie, come ad esempio la mediazione o la conciliazione, durante le fasi finali del periodo coperto dalla procedura amichevole. Se entro un determinato periodo di tempo non viene raggiunto un accordo, il caso dovrebbe essere oggetto di una procedura di risoluzione delle controversie. La scelta del metodo per la risoluzione delle controversie dovrebbe essere flessibile tale da consentire il ricorso a strutture ad hoc o a strutture più permanenti. Le procedure di risoluzione delle controversie potrebbero assumere la forma di una commissione consultiva, composta da rappresentanti delle autorità fiscali interessate e personalità indipendenti, o potrebbero assumere la forma di una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (la quale garantirebbe la flessibilità nella scelta dei metodi per la risoluzione delle controversie). Inoltre, se del caso, gli Stati membri potrebbero scegliere, mediante accordo bilaterale, al fine di risolvere la controversia in modo vincolante, di far ricorso a un'altra procedura di risoluzione delle controversie come la procedura arbitrale con «offerta finale» (altrimenti nota come arbitrato sulla «migliore ultima offerta»). Le autorità fiscali dovrebbero adottare una decisione finale vincolante in riferimento al parere di una commissione consultiva o di una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.
(7)Il meccanismo migliorato di risoluzione delle controversie dovrebbe basarsi sui sistemi esistenti nell'Unione, compresa la convenzione sull'arbitrato dell'Unione. Tuttavia, l'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere più ampio rispetto a quello della convenzione sull'arbitrato dell'Unione, che si limita alle controversie in materia di prezzi di trasferimento e di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni. La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i contribuenti che sono soggetti a imposte sul reddito e sul capitale contemplate dagli accordi o convenzioni fiscali bilaterali e dalla convenzione sull'arbitrato dell'Unione. Nel contempo, i privati, le microimprese e le piccole e medie imprese dovrebbero avere minori oneri amministrativi quando utilizzano la procedura di risoluzione delle controversie. Oltre a quanto precede, è opportuno rafforzare la fase di risoluzione delle controversie. In particolare, è necessario prevedere un limite di tempo per la durata della procedura di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione e stabilire i termini e le condizioni della procedura per i contribuenti.
(8)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(9)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa è volta in particolare a garantire il pieno rispetto del diritto a un processo equo e la libertà d'impresa.
(10)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di una procedura efficace ed efficiente per risolvere le controversie nel contesto del corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L1852