La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Con la decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (2), il Consiglio ha autorizzato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (nel prosieguo: «l'accordo») (3).
(2)L'allegato 5 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine allegato all'accordo (qui di seguito «protocollo sull'origine») stabilisce le norme di origine specifiche per prodotto. Per un certo numero di prodotti, l'allegato 5-A del protocollo sull'origine prevede deroghe alle regole di origine specifiche per prodotto che si applicano nei limiti di contingenti annuali.
(3)I contingenti fissati nell'allegato 5-A dovrebbero essere gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito» in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4).
(4)Per alcuni prodotti, i volumi dei contingenti possono essere aumentati se sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'allegato 5-A del protocollo sull'origine.
(5)In conformità alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 21 settembre 2017 (5). Onde garantire l'applicazione e la gestione effettive dei contingenti di origine concessi nell'ambito dell'accordo che la Commissione gestisce secondo il principio «primo arrivato, primo servito», il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 21 settembre 2017.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Le deroghe alle norme di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 5-A del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine, allegato all'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, (nel prosieguo: il «protocollo sull'origine»), si applicano ai prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento nei limiti dei contingenti fissati in detto allegato.
Articolo 2
I contingenti di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 3
1.Per i prodotti elencati nella sezione B dell'allegato, i volumi dei contingenti sono aumentati, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in questione, del 10 % dei volumi assegnati nell'anno civile precedente, se è stato esaurito in tale anno più dell'80 % del relativo contingente. Il presente paragrafo si applica per la prima volta il 1o gennaio 2019 e per l'ultima volta il 1o gennaio 2022.
2.Per i prodotti elencati nella sezione C dell'allegato, i volumi dei contingenti sono aumentati, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in questione, del 3 % dei volumi assegnati nell'anno civile precedente, se è stato esaurito in tale anno più dell'80 % del relativo contingente. Tale previsione di crescita si applica per la prima volta il 1o gennaio 2019 e per l'ultima volta il 1o gennaio 2028.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 Settembre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1781