Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1778 della Commissione del 29 Settembre 2017 recante modifica del Regolamento (CE) n. 891/2009 per quanto attiene a talune disposizioni relative al primo sotto periodo del periodo contingentale…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (2) stabilisce che i contingenti tariffari nel settore dello zucchero sono aperti su base annua per il periodo dal 1o ottobre al 30 settembre.

(2)L'articolo 192, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che i titoli d'importazione dello zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati nel corso dei primi tre mesi di ogni campagna di commercializzazione solo alle raffinerie a tempo pieno, a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli della capacità d'importazione esclusiva delle raffinerie a tempo pieno di cui al paragrafo 1 di detto articolo. A norma dell'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la capacità d'importazione esclusiva per le raffinerie a tempo pieno era concessa solo fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017.

(3)L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009 dispone che solo le raffinerie a tempo pieno possono presentare domanda di titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione con validità decorrente nel corso dei primi tre mesi di ciascuna campagna di commercializzazione.

(4)In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 891/2009, le domande di titoli per il primo sottoperiodo del periodo contingentale di importazione 2017/2018 dovevano essere presentate dall'8 al 14 settembre 2017.

(5)Per motivi di certezza giuridica, per quanto riguarda il diritto degli operatori diversi dalle raffinerie a tempo pieno di presentare domande di titoli d'importazione per il primo sottoperiodo del periodo contingentale di importazione 2017/2018, l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 891/2009 dovrebbe essere soppresso. Inoltre il termine per la presentazione delle domande per il primo sottoperiodo del periodo contingentale di importazione 2017/2018 dovrebbe essere prorogato fino al 9 ottobre 2017 e, di conseguenza, è necessario adeguare il periodo di rilascio dei titoli di importazione e il periodo di notifica delle domande ricevute dagli Stati membri.

(6)Ai richiedenti dovrebbe inoltre essere data la possibilità di ritirare le domande già presentate tra l'8 e il 14 settembre 2017, qualora volessero riconsiderare la loro domanda o introdurre una domanda riveduta.

(7)È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 891/2009.

(8)Dato che il periodo contingentale di importazione 2017/2018 inizia il 1o ottobre, le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così modificato:

1)Al capo I, è aggiunto il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Disposizioni specifiche per il periodo contingentale 2017/2018

1.In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, le domande di titoli per il primo sottoperiodo del periodo contingentale 2017/2018 di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere presentate fino al 9 ottobre 2017 alle 13.00 (ora di Bruxelles).

2.I titoli d'importazione richiesti a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono rilasciati dal 23 al 31 ottobre 2017.

In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, i titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, per il primo sottoperiodo del contingente tariffario 2017/2018 sono rilasciati dal 23 al 31 ottobre 2017.

3.In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo entro il 14 ottobre 2017.

4.Le domande di titoli presentate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, per il primo sottoperiodo del periodo contingentale 2017/2018 possono essere ritirate fino al 9 ottobre 2017 alle 13.00 (ora di Bruxelles). La cauzione corrispondente alle domande ritirate viene immediatamente liberata.»;

2)L'articolo 14 è soppresso a decorrere dal 1o ottobre 2017.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 Settembre 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1778

 

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