Regolamento (UE) 2017/1777 della Commissione del 29 Settembre 2017 che modifica gli allegati II, III e IV del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze diclorprop-P, etefon, flonicamid, fluazifop-P e metaldeide sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per il penconazolo sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento. Gli LMR per le sostanze etridiazolo, spinetoram e tau-fluvalinato sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per le sostanze Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, carbone argilloso, perossido di idrogeno e Urtica spp. non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state incluse nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

(2)Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l'utilizzo di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva diclorprop-P sugli agrumi, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR.

(3)Per quanto concerne l'etefon, è stata presentata una domanda simile per i cachi. Per quanto concerne l'etridiazolo, è stata presentata una domanda simile per le cucurbitacee con buccia commestibile. Per quanto concerne il flonicamid, è stata presentata una domanda simile per albicocche, cavoli cappucci, fagioli e piselli (con baccello) e barbabietole da zucchero. Per quanto concerne il fluazifop-P, è stata presentata una domanda simile per carote e zucchine. Per quanto concerne il metaldeide, è stata presentata una domanda simile per i porri. Per quanto concerne il penconazolo, è stata presentata una domanda simile per le uve. Per quanto concerne lo spinetoram, è stata presentata una domanda simile per ciliege, frutti di piante arbustive, «altra piccola frutta e bacche», «lattughe e insalate», «foglie di spinaci e simili», «erbe fresche e fiori commestibili», porri e infusioni di erbe da foglie ed erbe. Per quanto concerne il tau-fluvalinato, è stata presentata una domanda simile per gli agrumi.

(4)A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(5)L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.

(6)L'Autorità ha concluso nel suo parere motivato che, per quanto concerne l'uso dello spinetoram sulla scarola, non è possibile escludere un rischio per il consumatore. È pertanto opportuno mantenere l'LMR vigente.

(7)Per quanto concerne il flonicamid, l'Autorità ha raccomandato di aumentare gli LMR vigenti per diversi prodotti di origine animale al fine di tenere conto degli impieghi previsti della sostanza attiva sulla barbabietola da zucchero.

(8)Per quanto concerne l'etridiazolo, l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed erano necessari ulteriori esami da parte dei gestori dei rischi. Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi ha osservato, nella sua riunione del 29 maggio 2015, che la sostanza in esame non produce metaboliti rilevanti aventi tossicità significativa o a livelli che conducano a un'esposizione superiore a quella trascurabile (3). È pertanto opportuno fissare l'LMR per le cucurbitacee con buccia commestibile nel regolamento (CE) n. 396/2005 al livello di 0,4 mg/kg, che rispecchia la buona pratica agricola.

(9)Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(10)Per le sostanze Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24 and Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, l'Autorità ha presentato le conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio di tali sostanze attive come antiparassitari (4). Per tali sostanze, l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed erano necessari ulteriori esami da parte dei gestori dei rischi. Tale ulteriore esame è presente nelle relazioni di riesame corrispondenti (5) nelle quali si conclude che i metaboliti di tali sostanze presentano un rischio trascurabile per l'uomo. Alla luce di tali conclusioni la Commissione considera opportuno includere tali sostanze nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)Le sostanze carbone argilloso, perossido di idrogeno e Urtica spp. sono rispettivamente approvate come sostanze di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione (6), dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/409 della Commissione (7) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/419 della Commissione (8). Le condizioni d'uso di tali sostanze attive non dovrebbero determinare la presenza di residui in prodotti alimentari o mangimi che possano comportare rischi per il consumatore. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)Sulla base dei pareri motivati e delle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(13)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(14)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 Settembre 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1777

 

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