La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (procedura PIC) per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2).
(2)È opportuno tenere in considerazione la normativa che disciplina alcune sostanze chimiche adottata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(3)L'approvazione della sostanza bitertanol è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida e occorre iscriverla nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(4)Le sostanze cietaxin e azociclotin non sono state approvate come principi attivi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto ne è vietato l'uso come pesticidi e occorre iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(5)Le sostanze cinidon etile, ciclanide, etossisulfuron e oxadiargil non sono state approvate come principi attivi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto ne è vietato l'uso come pesticidi e occorre iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(6)La sostanza rotenone non è stata approvata come principio attivo a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto è soggetta a rigorose restrizioni per l'uso come pesticida, in quanto praticamente tutti gli utilizzi sono proibiti nonostante il fatto che il rotenone sia stato identificato e notificato ai fini della valutazione, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, per il tipo di prodotto 17 e può pertanto continuare a essere autorizzato dagli Stati membri fino a quando non è adottata una decisione a norma di tale regolamento. Occorre perciò iscrivere la sostanza rotenone negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012
(7)L'approvazione della sostanza cloruro di didecildimetilammonio è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(8)L'approvazione delle sostanze warfarina e ciflutrina è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(9)In occasione della sua sesta riunione, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le sostanze azinfos-metile, acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili nell'allegato III di tale convenzione, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista da detta convenzione. È pertanto opportuno che tali sostanze siano depennate dall'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 e iscritte nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 3 di tale allegato.
(10)La conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere nell'allegato III della convenzione il pentabromodifeniletere commerciale, compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere, e l'ottabromodifeniletere commerciale, compresi l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista dalla convenzione. Poiché il tetrabromodifeniletere, il pentabromodifeniletere, l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere sono già elencati nell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012, e sono pertanto soggetti a un divieto di esportazione, tali sostanze non sono iscritte nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(11)Occorre che la voce per il clorato nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 sia modificata al fine di fornire maggiore chiarezza sulle sostanze che rientrano nel campo di applicazione di tale voce.
(12)È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.
(13)Allo scopo di concedere un lasso di tempo sufficiente a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie per attuarlo, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 7 Agosto 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_297_R_0001