Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)L'Unione è parte della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («convenzione»), a seguito della sua approvazione da parte della Comunità economica europea a norma della decisione 81/462/CEE del Consiglio (2).
(2)L'Unione è parte del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico («protocollo di Göteborg»), a seguito della adesione alla stessa da parte della Comunità europea a norma della decisione 2003/507/CE del Consiglio (3).
(3)Le parti del protocollo di Göteborg hanno avviato negoziati nel 2007 al fine di migliorare ulteriormente la protezione della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso l'istituzione di nuovi obblighi di riduzione delle emissioni per alcuni inquinanti atmosferici selezionati, da conseguire entro il 2020, e l'aggiornamento dei valori limite di emissione di inquinanti atmosferici volti a ridurre le emissioni alla fonte.
(4)Le parti presenti alla trentesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione hanno adottato per consenso le decisioni 2012/1 e 2012/2 che modificano il protocollo di Göteborg.
(5)Le modifiche figuranti nella decisione 2012/1 sono entrate in vigore e sono divenute effettive sulla base della procedura accelerata di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del protocollo di Göteborg.
(6)La modifica figurante nella decisione 2012/2 («modifica») richiede l'accettazione delle parti al protocollo di Göteborg a norma del suo articolo 13, paragrafo 3.
(7)L'Unione ha già adottato strumenti concernenti materie trattate dalla modifica, comprese le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/81/CE (4), (UE) 2016/2284 (5), 2010/75/UE (6), (UE) 2015/2193 (7) e i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 595/2009 (8) e (CE) n. 715/2007 (9).
(8)La modifica dovrebbe pertanto essere approvata a nome dell'Unione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È approvata a nome dell'Unione europea la modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico di cui alla decisione 2012/2 dell'organo esecutivo della convenzione.
Il testo della modifica è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell'Unione, lo strumento di accettazione previsto dall'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo modificato (10).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 Luglio 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
T. TAMM
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1506523398068&uri=CELEX:32017D1757