La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (3).
(2)È opportuno consentire alle società che non hanno esportato il biodiesel durante il periodo dell'inchiesta iniziale di chiedere un riesame per appurare se possano essere assoggettate al dazio istituito per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. Tale riesame è effettuato se vengono portati all'attenzione della Commissione elementi di prova sufficienti da parte di un nuovo esportatore o produttore nel paese esportatore in questione che 1) non ha esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta in base al quale le misure sono state istituite, 2) non è collegato ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite e 3) ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 non prevedeva tuttavia la possibilità che i nuovi esportatori richiedessero tale riesame. Il regolamento dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
(5)Alla luce di quanto sopra esposto, è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. Qualora una parte degli Stati Uniti d'America fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a)Non ha esportato le merci di cui al paragrafo 1, originarie degli Stati Uniti d'America durante il periodo dell'inchiesta (1o aprile 2007 — 31 marzo 2008);
b)Non è collegata ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento; e
c)Ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta,
la Commissione può modificare l'allegato I al fine di assegnare a tale parte il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione, pari a 115,6 EUR per tonnellata.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 Settembre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1598