Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà verso la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
(2)Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3). L'intera dotazione 2016 è rimasta inutilizzata ed è stata riportata all'esercizio successivo, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, ed è stata in parte utilizzata nell'aprile 2017. La dotazione per il 2017 non è stata ancora utilizzata.
(3)Il 16 novembre 2016 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in relazione al terremoto che ha colpito l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria il 24 agosto 2016. Successivamente, nuovi terremoti hanno colpito le zone già interessate, aumentando notevolmente il livello dei danni dichiarati in precedenza. Il 15 febbraio 2017 l'Italia ha quindi presentato la domanda definitiva, corredata di stime rivedute che comprendono tutti i danni verificatisi tra il 24 agosto 2016 e il 18 gennaio 2017.
(4)La domanda dell'Italia è conforme alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
(5)È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario all'Italia.
(6)Poiché l'importo che può essere mobilitato per il 2017 non è sufficiente a coprire l'intero contributo, la differenza dovrebbe eccezionalmente essere finanziata con l'importo annuo disponibile per il 2018, come previsto all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.
(7)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data dell'adozione,
Hanno adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per erogare all'Italia l'importo di 1 196 797 579 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 13 settembre 2017.
Fatto a Strasburgo, il 13 Settembre 2017
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il Presidente
M. MAASIKAS
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1599