Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1586 della Commissione del 19 Settembre 2017 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (2) prevede l'apertura di un contingente tariffario globale per l'importazione di 3 112 030 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 99 00 di qualità diversa dalla qualità alta, soggetto a un dazio di 12 EUR per tonnellata. Il suddetto contingente tariffario globale comprende un sottocontingente di 38 853 tonnellate per le importazioni provenienti dal Canada.

(2)Conformemente alla decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (3), il Consiglio ha approvato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»).

(3)L'articolo 2.4 dell'accordo prevede la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte conformemente alle tabelle di soppressione di cui all'allegato 2-A dell'accordo. Il punto 9 del suddetto allegato prevede un contingente tariffario esente da dazio di 100 000 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, classificato al codice NC 1001 99 00 e originario del Canada, per un periodo di sette anni. Il punto 6 dello stesso allegato prevede disposizioni transitorie per il primo anno.

(4)Il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine annesso all'accordo stabilisce le norme da applicare con riguardo alla prova dell'origine. È pertanto opportuno stabilire disposizioni relative alla presentazione di una prova dell'origine in conformità del suddetto protocollo.

(5)Il regolamento (CE) n. 1067/2008 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza. Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dal 21 settembre 2017, data di applicazione provvisoria dell'accordo, ed è pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1586

 

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