Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, l'adesione della Croazia all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra (1) («accordo»), deve essere approvata tramite un protocollo dell'accordo. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati.
(2)Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Uzbekistan ai fini dell'adeguamento dell'accordo. I negoziati per un protocollo dell'accordo («protocollo») si sono conclusi positivamente mediante scambio di note verbali.
(3)La firma del protocollo è oggetto di una procedura separata per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.
(4)È opportuno pertanto firmare il protocollo a nome dell'Unione e degli Stati membri e, per garantirne l'applicazione efficace, applicarlo a titolo provvisorio in attesa che siano terminate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione e degli Stati membri, la firma del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, con riserva della conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e degli Stati membri.
Articolo 3
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a norma del suo articolo 4, paragrafo 3, a decorrere dal 1o luglio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, l'8 Giugno 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
K. SIMSON
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1567