Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)La decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) intende tutelare e promuovere la ricchezza e la diversità delle culture in Europa e valorizzare le loro caratteristiche comuni nonché accrescere il senso di appartenenza dei cittadini a un'area culturale comune, incoraggiando così la comprensione reciproca e il dialogo interculturale e mettendo in primo piano il patrimonio culturale comune. Tale decisione ha come obiettivo anche quello di promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città, che possono associare i territori circostanti, conformemente alle loro rispettive strategie e priorità, nella prospettiva di sostenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
(2)Le capitali europee della cultura contribuiscono in modo determinante a promuovere i valori dell'Unione.
(3)Le attività di messa in rete tra capitali europee della cultura passate, presenti e future dovrebbero essere ulteriormente incoraggiate al fine di promuovere lo scambio di esperienze e buone prassi.
(4)La decisione n. 445/2014/UE stabilisce che solo le città degli Stati membri, dei paesi candidati e dei potenziali candidati o, a determinate condizioni stabilite in tale decisione, di un paese che aderisce all'Unione, hanno accesso all'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» («azione»).
(5)Nella prospettiva di un rafforzamento dei legami culturali tra i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (3) («paesi EFTA/SEE») e l'Unione, l'azione dovrebbe, a determinate condizioni, essere aperta anche alle città di tali paesi, in conformità di tale accordo.
(6)Tuttavia, nel periodo oggetto della decisione n. 445/2014/UE, segnatamente dal 2020 al 2033, per motivi di equità nei confronti delle città degli Stati membri partecipanti all'azione, le città dei paesi EFTA/SEE dovrebbero essere autorizzate a partecipare a un solo concorso per l'ottenimento del titolo. Per motivi di equità nei confronti degli Stati membri, ogni paese EFTA/SEE dovrebbe essere autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta durante tale periodo, come avviene nel caso dei paesi candidati e dei potenziali candidati.
(7)Dal momento che gli inviti a presentare candidature devono essere pubblicati almeno sei anni prima dell'anno del titolo, un paese candidato, un paese potenziale candidato o un paese EFTA/SEE dovrebbe ospitare la manifestazione «Capitale europea della cultura» nel 2028 anziché nel 2027 in modo da consentire a tali paesi di negoziare la loro partecipazione al programma dell'Unione a sostegno della cultura successivo al programma Europa creativa per il periodo 2021-2027.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1545