La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)In occasione della 60a riunione dei rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri per l'attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012, svoltasi il 20 e 21 maggio 2015, tutti gli Stati membri hanno presentato alla Commissione una serie di domande da chiarire a livello dell'Unione relative alla valutazione comparativa che deve essere effettuata per il rinnovo dei biocidi rodenticidi anticoagulanti («rodenticidi anticoagulanti»).
(2)Le domande presentate sono le seguenti: a) la diversità chimica dei principi attivi nei rodenticidi autorizzati nell'Unione è adeguata a ridurre al minimo lo sviluppo di resistenza negli organismi nocivi bersaglio? b) Per i diversi usi specificati nelle domande di rinnovo sono disponibili biocidi autorizzati alternativi o mezzi di controllo e metodi di prevenzione non chimici? c) Queste alternative presentano un rischio generale significativamente inferiore per la salute umana, la salute animale e l'ambiente? d) Queste alternative sono sufficientemente efficaci? e) Queste alternative non comportano altri svantaggi economici o pratici significativi?
(3)Le risposte a tali domande sono utili a ogni autorità competente che le riceve per decidere se sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 23, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 528/2012 e, di conseguenza, se devono vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato o l'uso di rodenticidi anticoagulanti.
(4)A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») di esprimere un parere che risponda alle domande relative ai diversi usi dei rodenticidi anticoagulanti che possono essere autorizzati conformemente alle condizioni e alle misure di mitigazione dei rischi indicate nei pareri (2) adottati dal comitato sui biocidi dell'Agenzia nella 16a riunione per il rinnovo delle approvazioni dei principi attivi.
(5)Il comitato sui biocidi dell'Agenzia ha adottato un parere il 2 marzo 2017 (3).
(6)In base a tale parere, in assenza di rodenticidi anticoagulanti l'uso di biocidi rodenticidi contenenti altri principi attivi comporterebbe una diversità chimica inadeguata a ridurre al minimo lo sviluppo di resistenza negli organismi nocivi bersaglio. Tali biocidi presentano anche alcuni svantaggi economici o pratici significativi per gli usi previsti.
(7)Il parere ha inoltre preso in considerazione diversi metodi di controllo o di prevenzione non chimici («alternative non chimiche») che possono avere un'efficacia sufficiente in determinate circostanze, da soli o combinati tra loro. Non esistono tuttavia prove scientifiche sufficienti a dimostrare che tali alternative non chimiche sono sufficientemente efficaci da soddisfare i criteri stabiliti negli orientamenti concordati dell'Unione (4) per poter procedere a un divieto o a una limitazione degli usi autorizzati dei rodenticidi anticoagulanti.
(8)La Commissione prende atto tuttavia della raccomandazione espressa nel parere, secondo cui l'uso di alternative non chimiche è un aspetto fondamentale della difesa sostenibile contro gli organismi nocivi ai fini della derattizzazione e dell'uso corretto di rodenticidi anticoagulanti in conformità all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, le autorità competenti degli Stati membri tengono conto delle informazioni riportate nell'allegato, ricevute in risposta alle domande sottoposte alla Commissione concernenti la valutazione comparativa dei biocidi rodenticidi anticoagulanti.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 Settembre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1505125335610&uri=CELEX:32017D1532