La Commissione euroepa,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2)Considerati il tempo e le risorse necessari per completare la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni del gran numero di sostanze attive in scadenza tra il 2019 e il 2021, con la decisione di esecuzione C(2016)6104 della Commissione (3) è stato istituito un programma di lavoro che raggruppa le sostanze attive simili e fissa priorità sulla base di prevalenti criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o l'ambiente, come previsto all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(3)Le scadenze delle approvazioni delle sostanze attive propaquizafop, quizalofop-P-etile e quizalofop-P-tefurile erano fissate inizialmente tra il 2019 e il 2021. Considerato che tali tre sostanze sono esteri varianti del quizalofop, esse hanno proprietà simili. Considerata la decisione di esecuzione C(2016)6104, le proprietà pericolose del quizalofop-P-tefurile (4) e il fatto che le tre sostanze presentano importanti caratteristiche simili, è opportuno raggruppare tali sostanze al fine di allineare il calendario della loro valutazione al processo di valutazione tra pari eseguito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare. I fascicoli delle tre sostanze dovrebbero quindi essere inviati ai rispettivi Stati membri relatori entro lo stesso arco di tempo.
(4)Le approvazioni del propaquizafop e del quizalofop-P-etile scadranno il 30 novembre 2021. Al fine di allineare il calendario della valutazione della sostanza quizalofop-P-tefurile a quello della valutazione delle altre due sostanze, il periodo di approvazione della sostanza quizalofop-P-tefurile dovrebbe essere prorogato.
(5)È stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione del quizalofop-p-tefurile conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) .
(6)Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengono presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con un anticipo di almeno 30 mesi sulla data di scadenza di cui all'articolo 1 del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data possibile successiva.
(7)Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva di cui al presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo della sostanza attiva di cui al presente regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, voce 279, sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data «30 novembre 2019» relativa al quizalofop-P-tefurile è sostituita dalla data «30 novembre 2021».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 Settembre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1505125335610&uri=CELEX:32017R1530