Decisione del Consiglio del 24 Settembre 2012.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Repubblica tunisina («Tunisia»), a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (1), per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea («protocollo»).

(2)Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

(3)Il testo del protocollo negoziato con la Tunisia prevede, all'articolo 8, paragrafo 2, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

(4)È opportuno firmare e applicare a titolo provvisorio il protocollo, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

1.La firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di detto protocollo.

2.Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2007, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,il 24 Settembre 2012

Per il Consiglio

Il Presidente

A.MAVROYIANNIS

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_296_R_0001

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