Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/1521 della Commissione del 1° Settembre 2017 che modifica l'allegato della Decisione d’Esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle parti da I a IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziandole secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica in relazione a tale malattia. Tale elenco comprende alcune zone della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

(2)Nell'agosto 2017 si sono verificati alcuni casi di peste suina africana in cinghiali nei comuni (novada) di Bauskas e di Jelgavas in Lettonia e nel comune (gmina) di Komarówka Podlaska in Polonia, in zone attualmente elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe figurare nell'allegato di detta decisione di esecuzione.

(3)Nell'agosto 2017 si sono verificati alcuni focolai di peste suina africana in suini domestici nei comuni (rajono savivaldybė) di Šalčininkų e Anykščių in Lituania e nel comune (gmina) di Jedwabne in Polonia. Tali focolai sono stati registrati in zone che attualmente figurano nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Essi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe figurare nell'allegato di detta decisione di esecuzione.

(4)L'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini domestici e selvatici colpite, dovrebbe essere presa in considerazione nella valutazione dei rischi zoosanitari rappresentati dalla nuova situazione della malattia in Lettonia, Lituania e Polonia. Affinché le misure di protezione stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate, per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana e, nel contempo, inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare inoltre che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione al fine di tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Lettonia, Lituania e Polonia.

(5)Le zone interessate dai recenti casi di pesta suina africana nei cinghiali in Lettonia e Polonia, che attualmente figurano nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero quindi essere elencate ora nella parte II di tale allegato.

(6)Le zone interessate dai recenti focolai di pesta suina africana nei suini domestici in Lituania e Polonia, che attualmente figurano nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero inoltre ora essere elencate nella parte III di tale allegato.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1°Settembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1521

 

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