La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)Il 27 luglio 2016 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa allo Stato di diritto in Polonia (1), nella quale esprime le proprie preoccupazioni per la situazione del Tribunale costituzionale e formula raccomandazioni su come affrontare i problemi che le hanno suscitate. Il 21 dicembre 2016 la Commissione ha adottato una raccomandazione complementare relativa allo Stato di diritto in Polonia (2).
(2)Le raccomandazioni della Commissione sono state adottate ai sensi del quadro sullo Stato di diritto (3). Il quadro sullo Stato di diritto illustra come la Commissione reagirà qualora emergessero chiare indicazioni di una minaccia allo Stato di diritto in uno Stato membro dell'Unione e spiega i principi che informano lo Stato di diritto. La comunicazione sullo Stato di diritto fornisce orientamenti per un dialogo tra la Commissione e lo Stato membro interessato, al fine di prevenire l'insorgere di una minaccia sistemica allo Stato di diritto tale da poter evolvere in un «evidente rischio di violazione grave», che potrebbe potenzialmente innescare il ricorso alla «procedura di cui all'articolo 7 del TUE». Laddove vi siano chiare indicazioni di una minaccia sistemica allo Stato di diritto in uno Stato membro, la Commissione può avviare un dialogo con lo Stato membro in applicazione del quadro sullo Stato di diritto.
(3)L'Unione europea è fondata su una serie di valori comuni sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea («TUE»), che includono il rispetto dello Stato di diritto. La Commissione, oltre al compito di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione, è altresì responsabile, insieme al Parlamento europeo, agli Stati membri e al Consiglio, di garantire i valori comuni dell'Unione.
(4)La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo e i documenti redatti dal Consiglio d'Europa forniscono, soprattutto basandosi sull'esperienza della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto («commissione di Venezia»), un elenco non esaustivo dei principi informatori dello Stato di diritto, valore comune dell'Unione ai sensi dell'articolo 2 del TUE, e ne definiscono il significato essenziale. Si tratta dei principi di legalità (secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico); certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; indipendenza e imparzialità dei tribunali; controllo giurisdizionale effettivo, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali; uguaglianza dinanzi alla legge (4). Oltre a difendere tali principi e valori, le istituzioni degli Stati hanno anche il dovere di cooperare lealmente.
(5)Nella raccomandazione del 27 luglio 2016 la Commissione ha precisato le circostanze in cui ha deciso, in data 13 gennaio 2016, di esaminare la situazione ai sensi del quadro sullo Stato di diritto e in cui ha adottato, in data 1o giugno 2016, il parere relativo allo Stato di diritto in Polonia. La raccomandazione ha inoltre spiegato che gli scambi tra la Commissione e il governo polacco non sono riusciti a dissipare le preoccupazioni della Commissione.
(6)Nella raccomandazione la Commissione ha constatato l'esistenza di una minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia e ha raccomandato alle autorità polacche di adottare misure adeguate per affrontare questa minaccia con la massima urgenza.
(7)Nella raccomandazione del 21 dicembre 2016 la Commissione ha tenuto conto degli ultimi sviluppi della situazione in Polonia, sopraggiunti dopo la raccomandazione del 27 luglio 2016. La Commissione ritiene che, anche se alcune delle questioni sollevate nella sua ultima raccomandazione sono state risolte, altre questioni importanti restino irrisolte e che nel frattempo siano sorte nuove preoccupazioni. Ritiene inoltre che la procedura che ha portato alla nomina del nuovo presidente del Tribunale dia adito a gravi preoccupazioni sotto il profilo dello Stato di diritto. La Commissione ha concluso che permane una minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia e ha invitato il governo polacco a risolvere i problemi individuati come urgenti entro due mesi e a informarla delle misure adottate in tal senso. La Commissione ha sottolineato di essere pronta a proseguire il dialogo costruttivo con il governo polacco sulla base della raccomandazione.
(8)Il 20 febbraio 2017, entro il termine di due mesi stabilito, il governo polacco ha risposto alla raccomandazione complementare della Commissione. La risposta contesta tutti i punti sollevati nella raccomandazione e non annuncia alcuna nuova azione volta a dissipare le preoccupazioni della Commissione. La risposta sottolinea che la nomina del nuovo presidente del Tribunale del 21 dicembre 2016, l'entrata in vigore delle disposizioni della legge sull'organizzazione e sui procedimenti dinanzi al Tribunale costituzionale, la legge sullo status dei giudici del Tribunale costituzionale e la legge di attuazione della legge sull'organizzazione e sui procedimenti e della legge sullo status dei giudici hanno creato le condizioni adeguate per il funzionamento del Tribunale dopo un periodo di stasi, dovuto agli scontri politici tra esponenti dell'opposizione cui ha preso parte anche l'ex-presidente del Tribunale.
(9)Il 21 dicembre 2016 Mariusz Muszyński, che era stato nominato dall'8a legislatura del Sejm senza una valida base giuridica e ammesso ad assumere le funzioni di giudice presso il Tribunale costituzionale il 20 dicembre 2016 dall'allora presidente facente funzioni del Tribunale, è stato nominato a sostituire il nuovo presidente del Tribunale in caso di assenza.
(10)Il 10 gennaio 2017 il vicepresidente del Tribunale costituzionale è stato costretto dal nuovo presidente del Tribunale a prendere le ferie che gli rimanevano. Il 24 marzo 2017 il presidente del Tribunale ha prolungato il congedo del vicepresidente del Tribunale fino alla fine di giugno, nonostante la richiesta del vicepresidente di riprendere le sue funzioni di giudice presso il Tribunale dal 1o aprile 2017.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1504527565620&uri=CELEX:32017H1520