Regolamento (UE) 2017/1501 del Consiglio del 24 Agosto 2017 che modifica il Regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849.

(2)L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(3)L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, non figurando nell'elenco dell'allegato IV, sono stati inseriti nell'elenco dal Consiglio e sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(4)Il 5 agosto 2017 l'UNSC ha adottato la risoluzione 2371 (2017), con cui ha imposto nuove misure contro la Corea del Nord. Tra l'altro, l'UNSC ha aggiunto nove persone fisiche e quattro persone giuridiche all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. L'UNSC ha inoltre previsto deroghe a dette misure nei confronti di due persone giuridiche, vale a dire la Foreign Trade Bank (FTB) e la Korean National Insurance Company (KNIC).

(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1457 della Commissione (3) attua le nuove misure aggiungendo i nomi delle persone fisiche e giuridiche interessate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007. Poiché una persona giuridica, vale a dire la KNIC, era stata precedentemente inclusa nell'allegato V del regolamento (CE) n 329/2007, occorre ora depennarla da tale sede.

(6)La decisione (PESC) 2017/1504 del Consiglio (4) ha modificato la decisione (PESC) 2016/849 per contemplare i casi in cui, ai sensi della risoluzione 2371 (2017), le misure restrittive non si applicano nei confronti di FTB e KNIC.

(7)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1)L’articolo 8 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 bis

I divieti di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 4, non si applicano in relazione a fondi e risorse economiche appartenenti o messi a disposizione della Foreign Trade Bank o della Korean National Insurance Company (KNIC) nella misura in cui tali fondi e risorse economiche siano destinati esclusivamente agli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare in Corea del Nord, o per attività di assistenza umanitaria che sono intraprese dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.»;

2)L’articolo 11 quater è sostituito dal seguente:

«Articolo 11 quater

In deroga ai divieti derivanti dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) e 2371 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato, caso per caso, che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso in Corea del nord a favore della popolazione civile della Corea del Nord a norma del paragrafo 46 della risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»;

3)L’allegato V del regolamento (CE) n. 327/2009 è modificato come stabilito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 Agosto 2017

Per il Consiglio

Il Presidente

M. MAASIKAS

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1501

 

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