Regolamento Delegato (UE) 2017/1499 della Commissione del 2 Giugno 2017 recante modifica degli allegati I e II del Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adeguarli al cambio di procedura regolamentare…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, e l'articolo 13, paragrafo 6, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)Dal 1o settembre 2017 una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli leggeri, ossia la procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure — WLTP), introdotta dal regolamento (UE) 2017/1151 (2), sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo (New European Test Cycle — NEDC), ossia la procedura attualmente in uso a norma del regolamento (CE) n. 692/2008 (3). I valori delle emissioni di CO2 e di consumo di carburante ottenuti con la procedura WLTP dovrebbero rispecchiare meglio le condizioni di guida reali.

(2)Per tener conto della differenza dei livelli di emissioni di CO2 determinati con la procedura vigente NEDC e con la nuova procedura WLTP, è stato messo a punto un metodo per mettere in relazione i rispettivi valori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (4).

(3)Il metodo di correlazione deve essere usato fino alla fine del 2020, durante la fase di graduale introduzione della procedura WLTP, affinché durante questo periodo sia possibile verificare che i costruttori rispettino gli obiettivi per le emissioni di CO2 sulla base dei valori misurati con la procedura NEDC. Gli obiettivi in materia di emissioni specifiche di CO2 basati sulla procedura WLTP dovrebbero quindi essere d'applicazione a decorrere dall'anno civile 2021.

(4)Nel 2020 le emissioni di CO2 di tutti i nuovi veicoli immatricolati devono essere determinate sulla base sia della procedura NEDC sia della procedura WLTP secondo il metodo di correlazione. Grazie al monitoraggio dei valori di CO2 ricavati con entrambe le procedure, si dovrebbero costituire serie di dati affidabili che serviranno a confrontare i rispettivi livelli di emissioni. Le serie di dati dovrebbero consentire di stabilire obiettivi per le emissioni specifiche basati sulla procedura WLTP che siano di un rigore comparabile agli obiettivi determinati con riferimento alle misurazioni NEDC in conformità di quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011.

(5)Ai fini della determinazione dell'obiettivo per le emissioni specifiche dei costruttori nel 2021, è opportuno usare come valore di riferimento le emissioni medie di CO2, ricavate a mezzo della procedura WLTP, dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati nel 2020. L'obiettivo per le emissioni specifiche dovrebbe essere stabilito aumentando o diminuendo il suddetto valore di riferimento proporzionalmente al livello di prestazione realizzato dal costruttore nel 2020 in relazione al proprio obiettivo basato sulla procedura NEDC

(6)Per garantire la comparabilità nel tempo degli obiettivi per le emissioni specifiche basati sulla procedura WLTP, si dovrebbe tenere conto dei cambiamenti annuali della massa media del parco autoveicoli del costruttore.

(7)È opportuno aggiungere una serie di nuovi parametri ai dati dettagliati che devono essere monitorati in seguito all'introduzione della procedura WLTP. A titolo della procedura WLTP, i valori delle emissioni di CO2 devono essere calcolati tenendo conto della configurazione specifica di ciascun veicolo. Onde assicurare che i veicoli possano essere identificati e i dati effettivamente verificati dai costruttori e dalla Commissione, è auspicabile che il monitoraggio sia basato sull'identificazione del veicolo.

(8)È opportuno quindi modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 Giugno 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1499

 

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