La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3, e l'articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1)L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.
(2)L'IOAS, un organismo di accreditamento nel settore dell'agricoltura biologica, ha comunicato alla Commissione di aver deciso di sospendere l'accreditamento di Bolicert Ltd.
(3)A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1235/2008, la Commissione può in qualsiasi momento sospendere l'inclusione di un organismo di controllo nell'elenco di cui all'allegato IV dello stesso regolamento, alla luce delle informazioni ricevute o quando l'organismo di controllo non ha fornito le informazioni richieste.
(4)Bolicert Ltd è stata invitata dalla Commissione a fornire un certificato di accreditamento valido e ad adottare correttivi appropriati e tempestivi in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, ma non ha risposto entro il termine stabilito. L'inclusione di Bolicert Ltd nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe pertanto essere sospesa fino a quando non pervengano informazioni soddisfacenti.
(5)L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è soppressa la voce relativa a «Bolicert Ltd».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 Agosto 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1473