La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, primo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione (2) stabilisce modalità di applicazione per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef».
(2)Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio (3) prevede un contingente tariffario annuo per l'importazione di 475 tonnellate di prodotti «baby beef» originari del territorio doganale del Kosovo (*1).
(3)La Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2012 (4), che ha modificato il regolamento (UE) n. 1255/2010 al fine di aprire il contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti «baby beef» originari del Kosovo e di prevederne la gestione (*1).
(4)L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*1), dall'altra («l'accordo»), è stato concluso a nome dell'Unione dal Consiglio mediante la decisione (UE) 2016/342 (5) e costituisce il nuovo strumento di regolamentazione degli scambi con il Kosovo (*1). L'articolo 28, paragrafo 3, dell'accordo prevede un contingente tariffario annuo per l'importazione di 475 tonnellate di prodotti «baby beef» originari del territorio doganale del Kosovo (*1). Di conseguenza, il contingente tariffario per i prodotti «baby beef» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1215/2009 è stato fissato a zero tonnellate dal regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione (6).
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1255/2010.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Nell'allegato VII bis del regolamento (UE) n. 1255/2010, il testo del riquadro 8 è sostituito dal seguente:
‘8.Il sottoscritto …, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a …, come da certificato sanitario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dal Kosovo (*2) e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*2), dall'altra (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3).’
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 Agosto 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1467