La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d),
considerando quanto segue:
(1)L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
(2)Il 5 agosto 2017 il CSNU ha adottato la risoluzione 2371 (2017) che aggiunge nove persone fisiche e quattro entità all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. Il CSNU ha inoltre modificato due voci esistenti.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV.
(4)Per garantire l'efficacia delle misure in esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 Agosto 2017
Per la Commissione
A nome del Presidente
Il Capo del Servizio degli Strumenti di Politica Estera
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1502468037383&uri=CELEX:32017R1457