Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha accolto favorevolmente la strategia dell'Unione europea per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel («strategia dell'UE per il Sahel»), sottolineando che l'Unione ha un interesse di lunga data nel ridurre l'insicurezza e migliorare lo sviluppo della regione del Sahel.
(2)Il 9 febbraio 2015 il Consiglio ha ribadito il suo impegno a sostenere il percorso del Mali verso lo sviluppo, la pace, la riconciliazione e la stabilità. I progressi compiuti dal governo del Mali in termini di governance, democrazia, Stato di diritto, riforma dei settori della giustizia e della sicurezza e lotta contro l'impunità sono parte integrante di tale processo.
(3)Nel febbraio 2017 il governo del Mali ha adottato il «Plan de Sécurisation Intégrée des Régions du Centre» (PSIRC) al fine di contrastare la crescente insicurezza e di ristabilire la presenza dell'amministrazione civile nella regione del Centro (Mopti e Segou) del Mali.
(4)Il 26 giugno 2017 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha raggiunto un accordo sul documento concettuale relativo a un'azione di stabilizzazione nel Mopti e Segou attuata da una squadra di stabilizzazione dell'UE, sotto l'egida della delegazione dell'Unione in Mali.
(5)Il 10 luglio 2017 il Mali ha inviato una lettera all'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR) con cui ha invitato l'Unione a sostenere il ripristino dell'amministrazione civile nella regione del Centro del Mali mediante lo schieramento di una squadra di stabilizzazione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Azione UE di stabilizzazione
1.L'Unione intraprende un'azione di stabilizzazione nel Mopti e Segou. L'azione è attuata da una squadra di stabilizzazione dell'UE, sotto l'egida della delegazione dell'Unione in Mali, per una fase operativa di dodici mesi.
2.La squadra di stabilizzazione dell'UE opera conformemente agli obiettivi stabiliti dall'articolo 2 e svolge i compiti previsti dall'articolo 3.
3.L'AR è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
Articolo 2
Obiettivi
La squadra di stabilizzazione dell'UE sostiene i piani e le politiche nazionali maliani con la sua consulenza alle autorità maliane nel ripristino e nell'ampliamento dell'amministrazione civile nella regione del Centro del Mali in conformità delle norme internazionali, con l'obiettivo principale di consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e la parità di genere mediante il rafforzamento della governance generale in questa regione.
Articolo 3
Compiti
Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'azione di stabilizzazione dell'UE, la squadra di stabilizzazione dell'Ue:
a)Presta consulenza alle autorità maliane nel Mopti e Segou sui piani e le politiche nazionali maliani anche su questioni inerenti alla governance e sostiene la programmazione, da parte delle autorità maliane, di attività volte al ritorno dell'amministrazione civile nella regione, in stretta collaborazione con tutti gli attori dell'Unione e i programmi pertinenti dell'Unione in Mali;
b)Presta consulenza alle autorità maliane nel Mopti e Segou sulla realizzazione delle attività programmate di cui alla lettera a), anche sostenendo un dialogo rafforzato tra le autorità maliane e le popolazioni locali, prestando particolare attenzione all'attuazione della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
c)Agevola il coordinamento interministeriale sulle questioni inerenti alla governance che riguardano il Mopti e Segou nonché il coordinamento tra i ministeri maliani competenti e i governatorati del Mopti e Segou.
Articolo 4
Struttura della squadra di stabilizzazione dell'UE
1.La squadra di stabilizzazione dell'UE completa l'azione della delegazione dell'Unione in Mali e delle missioni PSDC schierate in Mali. La squadra opera a Bamako, Mopti e Segou.
2.Il capo della delegazione dell'Unione in Mali è il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE.
3.Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE è assistito da un vice caposquadra per l'attuazione corrente dell'azione di stabilizzazione dell'UE.
4.Il SEAE individua il punto di contatto per la squadra di stabilizzazione dell'UE presso la sede principale.
5.La delegazione dell'Unione in Mali fornisce alla squadra di stabilizzazione dell'UE supporto logistico nella regione.
Articolo 5
Capo della squadra di stabilizzazione dell'UE
1.Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE garantisce l'esecuzione corretta ed efficace dei compiti della squadra, anche impartendo istruzioni al vice caposquadra.
2.Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.
3.Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE è responsabile del controllo disciplinare sulla squadra. Per quanto riguarda il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale distaccante conformemente alla sua normativa nazionale o dall'istituzione dell'Unione distaccante interessata o dal SEAE.
4.Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE ha la responsabilità di assicurare che l'integrazione della dimensione di genere sia parte integrante dell'azione di stabilizzazione dell'UE e che tale lavoro sia coordinato con l'ufficio del consulente principale sulla dimensione di genere del SEAE.
5.Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE agevola il coordinamento delle attività della squadra con quelle intraprese dagli Stati membri e dalle missioni PSDC dell'Unione schierate in Mali.
Articolo 6
Personale
1.La squadra di stabilizzazione dell'UE, compreso il suo vice caposquadra, è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE. Può altresì essere assunto personale dal capo della squadra, ove necessario, su base contrattuale, in particolare se le mansioni richieste non sono ricoperte da personale distaccato dall'autorità distaccante.
2.Ogni autorità distaccante sostiene i costi relativi al personale che ha distaccato presso la squadra di stabilizzazione dell'UE, inclusi le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere, nonché le indennità di sede disagiata e di rischio.
3.Ogni autorità distaccante che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano, ed è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.
4.Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell'interesse della squadra di stabilizzazione dell'UE. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/C 190/01 dell'AR (1).
Articolo 7
Privilegi e immunità
L'AR garantisce che il personale della squadra di stabilizzazione dell'UE benefici degli stessi privilegi e immunità del personale della delegazione dell'Unione in Mali.
Articolo 8
Direzione politica e monitoraggio da parte del CPS
Il CPS fornisce direzione politica all'azione di stabilizzazione dell'UE e ne monitora l'attuazione, fatte salve le responsabilità dell'AR.
Articolo 9
Relazioni
1.Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE fornisce relazioni scritte all'AR, al CPS e agli altri organi preparatori del Consiglio ogni quattro mesi dopo l'inizio della fase operativa. Riferisce inoltre, su richiesta, al CPS e agli altri organi preparatori del Consiglio. I servizi del SEAE riferiscono, se necessario, al CPS e agli altri organi preparatori del Consiglio.
2.Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine del suo mandato.
Articolo 10
Disposizioni finanziarie
1.L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse al mandato della squadra di stabilizzazione dell'UE è di 3 250 000 EUR.
2.Tutte le spese sono gestite in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte del capo della squadra di stabilizzazione dell'UE è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati per la squadra di stabilizzazione.
3.Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE è responsabile dell'esecuzione del bilancio. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE e la Commissione.
Articolo 11
Sicurezza
1.La delegazione dell'Unione in Mali è responsabile della sicurezza dei membri della squadra e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al personale della delegazione.
2.Il capo della squadra di stabilizzazione dell'UE rispetta gli orientamenti forniti dal responsabile regionale della sicurezza in Mali per la pianificazione delle misure di sicurezza e per l'attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte della squadra.
3.Il personale della squadra di stabilizzazione dell'UE è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di iniziare a svolgere le proprie funzioni. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dal responsabile regionale della sicurezza in Mali.
Articolo 12
Comunicazione di informazioni
1.La squadra di stabilizzazione dell'UE rispetta i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/C 190/01.
2.L'AR è autorizzato a comunicare alla missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA), se opportuno e in funzione delle esigenze operative dell'azione di stabilizzazione dell'UE, le informazioni e i documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE di cui alla decisione 2013/C 190/01. A tal fine possono essere adottate disposizioni a livello locale.
3.L'AR può delegare le autorizzazioni a comunicare, come pure la competenza a concludere le disposizioni di cui al presente articolo, al capo della squadra di stabilizzazione dell'UE.
Articolo 13
Coordinamento
1.L'AR garantisce la coerenza dell'attuazione della presente decisione con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell'Unione, il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (RSUE per il Sahel), nonché la missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) e la missione di formazione dell'UE in Mali (EUTM Mali).
2.La squadra di stabilizzazione dell'UE informa periodicamente le missioni degli Stati membri in Mali.
3.La squadra di stabilizzazione dell'UE collabora con tutti gli attori internazionali interessati, ove opportuno, compresa la MINUSMA.
Articolo 14
Riesame
Il SEAE effettua, anche sulla base della relazione esauriente sull'esecuzione del mandato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, un riesame al termine dell'azione che sarà presentato al CPS.
Articolo 15
Entrata in vigore e durata
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 ottobre 2018.
Fatto a Bruxelles, il 4 Agosto 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
M. MAASIKAS
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1425