La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, (1) in particolare l'allegato D, capitolo I, sezione E,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali delle specie bovina e suina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(2)L'allegato III della decisione 2003/467/CE della Commissione (2) elenca gli Stati membri e le rispettive regioni dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
(3)La Polonia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il soddisfacimento delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento di dodici regioni amministrative (powiaty) comprese nell'unità amministrativa superiore (voivodato) della Pomerania Occidentale come ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
(4)In seguito alla valutazione della documentazione presentata dalla Polonia è opportuno dichiarare le suddette regioni polacche ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica.
(5)Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato III della decisione 2003/467/CE.
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato III della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 9 Ottobre 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_295_R_0010