La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2004/613/CE della Commissione, del 6 agosto 2004, relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale (1), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2004/613/CE ha istituito, con effetto dal 25 agosto 2004, un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale. La Commissione consulta il gruppo sul proprio programma di lavoro in materia di sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, nutrizione umana in relazione con la normativa alimentare, salute animale e benessere degli animali e salute vegetale, nonché su qualsiasi provvedimento da essa adottato o proposto in tali materie.
(2)A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2004/613/CE, la Commissione sceglie gli organismi rappresentativi a livello europeo che soddisfano nel modo più adeguato i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta decisione e che hanno risposto all’invito a presentare candidature.
(3)Per il gruppo consultivo la Commissione ha inizialmente scelto 36 membri. L’elenco dei membri iniziali è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nel 2005 (2).
(4)Il numero dei membri del gruppo consultivo è stato aumentato con la decisione 2011/242/UE (3).
(5)La Commissione ha ora riesaminato l’elenco dei membri del gruppo consultivo, in particolare per tenere conto delle prescrizioni stabilite dalle nuove norme orizzontali per i gruppi di esperti della Commissione (4). In seguito a un invito a presentare candidature sono stati scelti 45 membri.
(6)Tutti i membri del gruppo consultivo godono di uno status paritario,
Decide:
Articolo 1
La Commissione nomina quali membri del gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale gli organismi di rappresentanza delle parti interessate elencati nell’allegato.
Articolo 2
Nomina
I membri sono nominati per un mandato di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato.
Articolo 3
Abrogazione
La decisione 2011/242/UE è abrogata.
Articolo 4
Applicabilità
La presente decisione è applicabile a decorrere dalla data di adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 Luglio 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0715(01)