Decisione (UE) 2017/1243 del Coniglio del 29 Maggio 2017 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) in occasione della 98a sessione del Comitato per la Sicurezza Marittima…

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'azione dell'Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe avere lo scopo di migliorare la sicurezza marittima e proteggere l'ambiente marino.

(2)Il comitato per la sicurezza marittima («MSC») dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), in occasione della sua 97a sessione, ha approvato modifiche della regola II-1/23 e della regola II-2/9.4.1.3 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare («SOLAS»), dei codici internazionali di sicurezza per le unità veloci («codici HSC») 1994 e 2000, del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio («codice LSA») e dell'allegato della risoluzione MSC.81(70). È previsto che tali modifiche siano adottate in occasione della 98a sessione dell'MSC, che si terrà a giugno 2017.

(3)Il comitato per la protezione dell'ambiente marino («MEPC») dell'IMO, in occasione della sua 70a sessione, ha approvato modifiche all'appendice V dell'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi («allegato VI della MARPOL») per quanto riguarda le informazioni che devono essere incluse nel bollettino di consegna («BC»). È previsto che tali modifiche siano adottate in occasione della 71a sessione del MEPC, che si terrà a luglio 2017.

(4)L'MSC dell'IMO, in occasione delle sue 95a e 96a sessioni, ha approvato vari progetti di modifica della regola SOLAS II-1 sulle norme relative alla compartimentazione e alla stabilità in condizioni di avaria. La posizione da adattare a nome dell'Unione riguardo a tali modifiche è stata definita nella decisione (UE) 2016/2077 del Consiglio (1).

(5)L'MSC dell'IMO, in occasione della sua 97a sessione, ha convenuto di sospendere l'adozione dei progetti di modifica della regola II-1 della convenzione SOLAS, sulle norme relative alla compartimentazione e alla stabilità in condizioni di avaria fino alla sua 98a sessione, e ha convenuto inoltre, per quanto riguarda le modifiche alla regola II1/6 concernente la formula per l'indice di compartimentazione richiesto R, che eventuali ulteriori modifiche a tale regola non dovrebbero abbassare l'attuale livello di sicurezza.

(6)La posizione da adottare a nome dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione (UE) 2016/2077 rimane dunque applicabile.

(7)L'MSC dell'IMO, in occasione della sua 97a sessione, ha convenuto di armonizzare il testo delle regole II-1/22, II-1/23 e II-1/24 per quanto riguarda l'esistenza di molteplici espressioni per prescrizioni simili, e di aggiornare i riferimenti incrociati esistenti, senza alterare il contenuto delle modifiche approvate in precedenza. La regola II-1/23 riguarda i requisiti speciali per le navi ro/ro da passeggeri e non rientra nella posizione che deve essere adottata dall'Unione di cui alla decisione (UE) 2016/2077 del Consiglio. La direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) si applica alle navi da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale direttiva stabilisce che le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS del 1974, come modificata.

(8)Le modifiche della regola SOLAS II-2/9.4.1.3 chiariscono i requisiti relativi alla resistenza al fuoco dei finestrini sulle navi da passeggeri che trasportano fino a 36 passeggeri e sulle navi a destinazione specifica con più di 60 (ma non più di 240) persone a bordo. Le navi che trasportano fino a 36 passeggeri dovrebbero garantire lo stesso livello di sicurezza di quelle che trasportano più di 36 passeggeri. La direttiva 2009/45/CE si applica alle navi da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale direttiva stabilisce che le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS del 1974, come modificata. La parte B.10.4 dell'allegato I, capitolo II-2, di tale direttiva stabilisce che per le navi da passeggeri che trasportano fino a 36 passeggeri deve essere prestata particolare attenzione alla resistenza al fuoco dei finestrini prospicienti le zone, scoperte o chiuse, d'imbarco delle imbarcazioni e zattere di salvataggio e alla resistenza al fuoco dei finestrini situati al di sotto di tali zone in posizione tale che una loro avaria durante un incendio non impedisca la messa a mare delle imbarcazioni o zattere di salvataggio o l'imbarco sulle stesse.

(9)Le modifiche dei codici HSC chiariscono l'applicazione dei punti da 8.10.1.4 a 8.10.1.6 dei codici HSC stessi in merito all'esenzione del trasporto di imbarcazioni di soccorso per unità veloci di lunghezza inferiore, rispettivamente, a 20 m e 30 m. Un'unità veloce di lunghezza inferiore a 30 m ai fini del codice HSC 2000, o a 20 m ai fini del codice HSC 1994, può essere esentata dal trasportare un'imbarcazione di soccorso a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui al punto 8.10.1.6 di entrambi i codici HSC, compreso il nuovo punto che prevede che deve essere possibile recuperare dall'acqua in posizione orizzontale o semi-orizzontale una persona in difficoltà. La direttiva 2009/45/CE si applica alle navi da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale direttiva stabilisce che le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS del 1974, come modificata.

(10)Il codice LSA stabilisce prescrizioni internazionali per i dispositivi di salvataggio contemplati dal capitolo III della convenzione SOLAS del 1974, come modificata. Le modifiche dei punti 6.1.1.5 e 6.1.1.6 del codice LSA e del punto 8.1.1 della parte 1 dell'allegato della risoluzione MSC.81(70) assicurano coerenza alle prove statiche e ai carichi di prova che i dispositivi per la messa a mare, compresi i relativi elementi di struttura e verricelli, devono sostenere. Tali modifiche devono essere considerate correzioni di lieve entità. I dispositivi di ammaino e i verricelli sono menzionati nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 (3) della Commissione, che fa riferimento al codice LSA e alla risoluzione MSC.81(70) in relazione alle voci MED/1.21, 1.23, 1.24 e 1.25 per quanto riguarda i dispositivi di ammaino e in relazione alle voci MED/1.41a, 1.41b, 1.41c, 1.41d, 1.41e per quanto riguarda i verricelli. Essi rientrano quindi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1499775645866&uri=CELEX:32017D1243

 

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