La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La sostanza 2-metil-2H-isotiazol-3-one, denominata methylisothiazolinone (metilisotiazolinone) nella Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI), numero CAS 2682-20-4, è attualmente autorizzata come conservante nei prodotti cosmetici da sciacquare, in concentrazione massima pari allo 0,01 % peso/peso (100 ppm), al numero d'ordine 57 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009.
(2)Il 15 dicembre 2015 il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha adottato un parere sulla sicurezza del metilisotiazolinone (2). Il CSSC ha concluso che, per i prodotti cosmetici da sciacquare, una concentrazione massima pari allo 0,0015 % (15 ppm) di metilisotiazolinone è ritenuta sicura per il consumatore dal punto di vista dell'induzione di allergie da contatto.
(3)Alla luce del suddetto parere del CSSC è importante affrontare l'aumento dell'incidenza di allergie indotte dal metilisotiazolinone e tale sostanza dovrebbe pertanto essere soggetta ad ulteriori restrizioni nei prodotti da sciacquare.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.
(5)All'industria dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti in vista della relativa immissione sul mercato e ai fini del ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
A decorrere dal 27 gennaio 2018 solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento sono immessi sul mercato dell'Unione.
A decorrere dal 27 aprile 2018 solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 Luglio 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1224