Decisione (UE) 2017/1225 del Consiglio del 16 Giugno 2017 che abroga la Decisione 2010/288/Ue sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha stabilito con la decisione 2010/288/UE (1), a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato, che in Portogallo esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico previsto per il 2009 era pari al 5,9 % del PIL, e pertanto superiore al valore di riferimento del 3 % stabilito dal trattato. Sempre per il 2009 era previsto un debito pubblico lordo (che dal 2005 era superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato) pari al 74,5 % del PIL.

(2)Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato al Portogallo una raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2013. Il Consiglio ha inoltre fissato al 2 giugno 2010 la scadenza per adottare misure efficaci in tal senso.

(3)Dando seguito alla richiesta delle autorità portoghesi di beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione, degli Stati membri la cui moneta è l'euro e del Fondo monetario internazionale (FMI), il Consiglio ha concesso al Portogallo l'assistenza finanziaria (3). Il protocollo d'intesa su condizioni specifiche di politica economica tra la Commissione e le autorità portoghesi è stato firmato il 17 maggio 2011. Successivamente il Consiglio ha rivolto al Portogallo due nuove raccomandazioni (il 9 ottobre 2012 e il 21 giugno 2013) sulla base dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, che prorogavano il termine per la correzione del disavanzo eccessivo rispettivamente al 2014 e al 2015. In entrambi i casi il Consiglio ha ritenuto che il Portogallo avesse adottato misure efficaci ma che si fossero verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) il Portogallo era stato esonerato dall'obbligo di presentare una relazione separata nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e aveva riferito in merito nel quadro del suo programma di aggiustamento macroeconomico (5).

(4)Conformemente all'articolo 126, paragrafo 8, del trattato, il 12 luglio 2016 il Consiglio ha deciso che il Portogallo non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013. L'8 agosto 2016 il Consiglio ha adottato una decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato che intima al Portogallo di adottare le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo, fissando un nuovo termine per la correzione entro il 2016. Il Consiglio ha inoltre fissato al 15 ottobre 2016 la scadenza per adottare misure efficaci in tal senso.

(5)Il 16 novembre 2016 la Commissione è giunta alla conclusione che il Portogallo aveva dato seguito effettivo alla decisione del Consiglio dell'8 agosto 2016 a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato.

(6)A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati statistici per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati statistici del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio (6).

(7)Il Consiglio deve adottare una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati statistici comunicati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni (7).

(8)I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dal Portogallo nell'aprile 2017, il programma di stabilità 2017 — 2021 e le previsioni della primavera 2017 della Commissione giustificano le conclusioni che si illustrano di seguito.

—Dopo aver raggiunto il 4,4 % del PIL nel 2015 (3,1 % del PIL al netto delle misure una tantum), il disavanzo pubblico è sceso al 2,0 % del PIL nel 2016 (2,3 % del PIL al netto delle misure una tantum). La riduzione del disavanzo nel 2016 osservata in relazione agli obiettivi di bilancio per il 2016 è ascrivibile soprattutto al contenimento della spesa corrente (– 0,9 % del PIL), in particolare per i consumi intermedi, e alla sottoutilizzazione della spesa in conto capitale (– 0,5 % del PIL), che hanno più che compensato il calo delle entrate (1,1 % del PIL), fiscali e non.

—Il programma di stabilità per il periodo 2017-2021, presentato dal governo portoghese il 28 aprile 2017, prevede che il disavanzo pubblico scenda all'1,5 % del PIL nel 2017 e all'1,0 % del PIL nel 2018. Le previsioni della primavera 2017 della Commissione prospettano un disavanzo dell'1,8 % del PIL nel 2017 e dell'1,9 % del PIL nel 2018, quindi ancora al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni. Tali proiezioni non tengono conto dell'impatto a incremento del disavanzo che potrebbero avere le misure di sostegno alle banche, che non devono mettere a rischio la riduzione duratura del disavanzo.

—Il saldo strutturale, ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, è migliorato dello 0,3 % del PIL nel 2016.

—Il rapporto tra debito pubblico lordo e PIL è salito al 130,4 % nel 2016, rispetto al 129 % del 2015, a causa di aggiustamenti stock/flussi ad incremento del debito. Le previsione della primavera 2017 della Commissione prospettano una diminuzione del rapporto debito/PIL, che dovrebbe arrivare al 128,5 % nel 2017 e al 126,2 % nel 2018 a causa degli avanzi primari.

(9)A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(10)Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo del Portogallo sia stato corretto e che la decisione 2010/288/UE debba pertanto essere abrogata.

(11)A partire dal 2017, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, il Portogallo è soggetto al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché rispettare il criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Portogallo è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2010/288/UE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 Giugno 2017

Per il Consiglio

Il Presidente

E. SCICLUNA

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1225

 

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