Decisione dell’Autorità per i Partiti Politici europei e le Fondazioni Politiche europee del 23 Maggio 2017 di registrare il Partito Popolare europeo.

L’Autorità per il Partiti Politici europei e le Fondazioni Politiche Pubbliche,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l’articolo 9,

vista la domanda presentata dal Partito popolare europeo-EUPP,

considerando quanto segue:

(1)L’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («l’Autorità») ha ricevuto una domanda di registrazione in quanto partito politico europeo a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dal Partito popolare europeo-EUPP («il richiedente») il 28 aprile 2017 e una versione rivista di parte della domanda il 22 maggio 2017.

(2)Il richiedente ha presentato i documenti attestanti che egli soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la dichiarazione in base al formulario figurante nell’allegato a detto regolamento e il proprio statuto, contenente le disposizioni previste all’articolo 4 dello stesso.

(3)La domanda è corredata anche di una dichiarazione rilasciata dal notaio Kim Lagae a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e attestante che il richiedente ha la propria sede in Belgio e che il suo statuto è conforme alle applicabili disposizioni di diritto nazionale.

(4)Il richiedente ha altresì presentato documenti conformemente agli articoli 1 e 2 del regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione (2).

(5)L’Autorità ha esaminato la domanda e la documentazione presentata a corredo di quest’ultima, conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e ritiene che il richiedente soddisfi le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 3 di detto regolamento e che lo statuto contenga le disposizioni previste all’articolo 4 dello stesso,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Il Partito popolare europeo-EUPP è registrato in qualità di partito politico europeo.

Esso acquisisce la personalità giuridica europea il giorno della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notifica.

Articolo 3

Il Partito Popolare europeo-EUPP

Rue du Commerce/Handelsstraat 10

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 Maggio 2017

Per l’Autorità per i Partiti Politici europei e le Fondazioni Politiche europee

Il Direttore

M. ADAM

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0706(01)

 

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