Regolamento Delegato (UE) 2017/1181 della Commissione del 2 Marzo 2017recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2017/117 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi in forza della normativa ambientale dell'Unione, tra cui l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2) e l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)L'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE dispone che gli Stati membri stabiliscano, per le zone speciali di conservazione, le misure di conservazione necessarie conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di cui agli allegati della direttiva, presenti nei siti. Gli Stati membri adottano inoltre opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché una perturbazione significativa delle specie per cui le zone sono state designate.

(3)A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare programmi di misure comprendenti misure di protezione spaziale che contribuiscano a istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, come le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli (4) e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.

(4)Se uno Stato membro ritiene necessario adottare determinate misure ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in virtù della normativa ambientale dell'Unione e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nell'attività di pesca su cui tali misure andrebbero a influire, alla Commissione è conferito il potere di adottare dette misure mediante atti delegati, previa presentazione di una raccomandazione comune da parte degli Stati membri interessati.

(5)Il 5 settembre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2017/117 (5) che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1778 della Commissione (6).

(6)Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Danimarca ha fornito alla Commissione e agli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto informazioni pertinenti sulle ulteriori misure richieste, e segnatamente le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione delle stesse.

(7)Il 30 novembre 2016 la Danimarca, la Svezia, la Germania e la Polonia hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione comune relativa a misure di conservazione nel settore della pesca volte a proteggere le strutture a scogliera di altri tre siti Natura 2000 danesi nel Mar Baltico. Tale raccomandazione è stata trasmessa previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico.

(8)Le misure proposte comprendono il divieto di praticare attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera (nell'ambito del tipo di habitat 1170) e nelle zone cuscinetto che le circondano.

(9)La pesca di fondo con attrezzi mobili ha un impatto negativo sugli habitat delle scogliere poiché

incide sia sulla struttura che sulla biodiversità di queste ultime. È pertanto opportuno includere nel regolamento delegato (UE) 2017/117 il divieto di pescare con tali attrezzi nelle zone a scogliera danesi in questione indicate nella raccomandazione comune.

(10)Nel suo parere scientifico del 6 dicembre 2016, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (7) ha dichiarato che gli obiettivi di conservazione proposti per le zone speciali di cui alla raccomandazione comune non possono essere pienamente raggiunti senza opportune misure atte a evitare le attività di pesca in tali zone.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1181

 

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