La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 4, e l'articolo 62, paragrafo 2, lettera e),
considerando quanto segue:
(1)Le norme per la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo Δ9 (di seguito «THC») delle varietà di canapa sono state stabilite nell'articolo 45 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2) e nell'allegato di tale regolamento. Risulta opportuno che tali norme siano incorporate nel regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (3) modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/1155 (4). L'articolo 45 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e l'allegato di tale regolamento andrebbero pertanto soppressi con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2017/ 1155.
(2)Le regole per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del tenore di THC si basano sul presupposto che la canapa sia coltivata come coltura principale in primavera, ma non sono pienamente idonee per la canapa coltivata come coltura intercalare. In particolare, la data del 30 giugno come termine ultimo per la presentazione delle etichette ufficiali delle sementi stabilita all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 809/2014, è troppo precoce per la canapa coltivata come coltura intercalare. Poiché tale metodo di coltivazione si è già dimostrato adeguato per la canapa industriale e compatibile con i requisiti di tutela dell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fissare un termine ulteriore per la canapa coltivata come coltura intercalare, che non vada oltre il 1o settembre.
(3)Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è modificato come segue:
(1)All'articolo 17, paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma, lettera c), se la semina ha luogo dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, le etichette sono trasmesse entro il 30 giugno. Tuttavia, per la canapa coltivata come coltura intercalare, le etichette sono trasmesse entro una data che sarà fissata dagli Stati membri, non posteriore al 1o settembre. Se le etichette devono essere trasmesse anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite al beneficiario dopo essere state trasmesse in conformità a tale disposizione. Sulle etichette rispedite è indicato che sono state utilizzate per una domanda.»
(2)L'articolo 45 è soppresso.
(3)L'allegato è soppresso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 Giugno 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1172