La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e e),
considerando quanto segue:
(1)L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006) relativa alla Repubblica democratica popolare di Corea (comitato per le sanzioni) o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) conformemente al paragrafo 8, lettera d), della risoluzione UNSC 1718 (2006), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
(2)Il 28 luglio 2014 il comitato per le sanzioni ha approvato l'aggiunta di una nuova entità all'elenco consolidato delle persone ed entità soggette alle misure restrittive. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che sono state designate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (2), in conformità a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal CSNU. Occorre modificare opportunamente l'allegato IV.
(3)Il 30 luglio 2014 il comitato per le sanzioni ha approvato l'aggiunta di una nuova entità all'elenco consolidato delle persone ed entità soggette alle misure restrittive. L'8 ottobre 2014, sulla scorta di quanto stabilito dal comitato per le sanzioni, il Consiglio ha deciso (3) di modificare le informazioni relative a una serie di entità dell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare in tal senso l'allegato IV del regolamento.
(4)L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi non elencati nell'allegato IV che sono stati designati dal Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2013/183/PESC del Consiglio. Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha deciso di depennare una persona dall'elenco dell'allegato V. Occorre pertanto modificare l'allegato V.
(5)Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
(1)L'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;
(2)L'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,l'8 Ottobre 2014
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Capo del Servizio degli Strumenti di Politica Estera
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_293_R_0003