Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)Nei primi anni di esecuzione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (1) gli strumenti speciali sono stati ampiamente utilizzati per affrontare le nuove sfide che sono sorte nei paesi del vicinato europeo e hanno richiesto un intervento globale rapido dell'Unione per gestirne le implicazioni di ampia portata sotto il profilo umanitario e della sicurezza.
(2)Le circostanze che hanno determinato tali misure straordinarie e la necessità di ulteriori azioni persistono, come dimostra il ricorso fatto, ancora una volta, ai margini e agli strumenti speciali nel bilancio per l'esercizio 2017, con conseguente riduzione delle disponibilità di bilancio per affrontare situazioni di questo tipo nel periodo residuo del QFP.
(3)Al fine di applicare una flessibilità specifica e al livello massimo possibile e assicurare che gli stanziamenti di pagamento siano sufficienti per permettere all'Unione di adempiere ai suoi obblighi in conformità dell'articolo 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario aumentare gli importi massimi previsti per l'adeguamento dei massimali di pagamento per il periodo 2019-2020 nell'ambito del margine globale per i pagamenti.
(4)Affinché l'Unione mantenga una capacità sufficiente che le consenta di reagire a circostanze
impreviste, con particolare riguardo alle nuove sfide, la riserva per gli aiuti d'urgenza e lo strumento di flessibilità dovrebbero essere rafforzati, le restrizioni temporali riguardanti la costituzione del margine globale per gli impegni dovrebbero essere abolite e la portata del margine globale per gli impegni dovrebbe essere ampliata.
(5)Una flessibilità specifica e al livello massimo possibile dovrebbe inoltre essere assicurata prevedendo che gli importi inutilizzati provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea e dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione siano resi disponibili per lo strumento di flessibilità.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1123