Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1106 della Commissione del 21 Giugno 2017 recante iscrizione di una Denominazione nel Registro delle Specialità Tradizionali Garantite [Пастърма говежда (Pastarma govezhda) (STG)].

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) come specialità tradizionale garantita (STG) presentata dalla Bulgaria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) è un prodotto specifico a base di carne cruda stagionata, con il gusto e l'aroma di carne bovina matura, senza spezie.

(2)Il 5 ottobre 2015 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dalla Camera di commercio di Kayseri (Turchia).

(3)Il 24 e il 30 novembre nonché il 1o dicembre 2015 la Commissione ha ricevuto dalla Camera di commercio di Kayseri i documenti relativi alla dichiarazione di opposizione motivata.

(4)Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera del 18 gennaio 2016 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di giungere a un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.

(5)Su richiesta del richiedente il termine per tali consultazioni è stato ulteriormente prorogato di tre mesi.

(6)Le parti non sono addivenute a un accordo entro i termini previsti. Le informazioni relative alle opportune consultazioni svoltesi fra la Bulgaria e la Camera di commercio di Kayseri sono state debitamente trasmesse alla Commissione. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla registrazione a norma della procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dell'esito di dette consultazioni.

(7)La dichiarazione motivata trasmessa dall'opponente va inquadrata nell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, il quale dispone che una dichiarazione di opposizione alla registrazione di una STG è ricevibile solo se dimostra che «il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi». L'opponente sostiene che la registrazione della «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) come STG creerebbe una concorrenza sleale suscettibile di generare profitti indebiti mediante ricorso al nome «Kayseri Pastırması», un prodotto a base di carne cruda stagionata analogo alla «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda), protetto come indicazione geografica in Turchia. Gli opponenti sostengono che la «Kayseri Pastırması» gode di una chiara reputazione e che è consumata in diversi paesi dell'UE. La similitudine fra i termini «pastırma — pastarma» genererebbe inoltre confusione per il consumatore. Il rischio di confusione è ancora maggiore considerato che il termine «Pastarma» ha radici turche.

(8)La Commissione ha valutato gli argomenti addotti nella dichiarazione motivata di opposizione e nelle informazioni comunicatele relativamente ai negoziati fra le parti interessate e ha concluso che il nome «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) dovrebbe essere registrato come STG.

(9)La «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) ha caratteristiche specifiche nonché metodi di produzione propri. Si tratta di un prodotto a base di carne cruda stagionata, avente specifiche proprietà fisiche, chimiche e organolettiche, con il gusto e l'aroma di carne bovina matura, senza spezie e senza retrogusto. La «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) è il risultato del metodo tradizionale seguito nei processi di produzione (salatura, stagionatura ed essiccatura) durante i quali nella carne avvengono processi microbiologici, fisico-chimici e biochimici complessi. Durante la stagionatura sono rispettati alcuni parametri: la temperatura dell'aria e l'umidità che creano le condizioni favorevoli allo sviluppo dei micrococchi (M. varians) e dei lattobacilli (L. plantarum, L. casei) tipici della zona. L'intero processo è descritto al punto 4.3 del disciplinare.

(10)La «Kayseri Pastırması» e altri prodotti a base di carne denominati «pastarma» o «pastırma», o con altri nomi analoghi, sono ottenuti con metodi produttivi diversi da quello incluso del disciplinare della «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda). A differenza della «Kayseri Pastırması», che costituisce un'indicazione geografica turca, la «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) è protetta in quanto specialità tradizionale garantita. Le sue caratteristiche sono dovute al metodo di produzione tradizionale.

(11)«Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) e «Kayseri pastırması» sono nomi composti che contengono un termine simile. Anche se parzialmente simili, i nomi sono sufficientemente differenziati e i consumatori dovrebbero essere in grado di effettuare la distinzione fra i due prodotti. La «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) ha peraltro conquistato il suo spazio sul mercato bulgaro in quanto prodotto tradizionale bulgaro, senza alcun'associazione con la «Kayseri pastırması». È prodotta in Bulgaria dal XIX secolo; la composizione e i requisiti di qualità sono stati uniformati per la prima volta nel 1955 nelle norme statali nazionali. La registrazione della «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) come STG non inciderà sull'uso del nome «Kayseri pastırması» sul mercato.

(12)I motivi alla base dell'opposizione, espressi dalla Camera di commercio di Kayseri, sono connessi essenzialmente all'origine e all'uso del termine «pastarma». È tuttavia opportuno chiarire che il termine «pastarma» è usato in tutta la penisola balcanica per indicare prodotti a base di carne stagionata. In effetti, il disciplinare stesso indica che «il termine «pastarma», contenuto nel nome «Pastarma govezhda», è di origine turca e si riferisce a carne essiccata, salata e pressata». Presentando domanda di registrazione del nome «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) come STG, la Bulgaria non mirava a riservare l'uso del termine «Пастърма (Pastarma)» in sé. Alla luce di quanto esposto in precedenza, la protezione dovrebbe tutelare solo l'espressione «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) nel suo insieme. Il termine «pastarma» dovrebbe continuare a essere usato, anche in traduzione, in tutta l'Unione europea, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. La registrazione della «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) non impedirà quindi alla «Kayseri Pastırması» di continuare a essere commercializzata nell'UE né precluderà la registrazione di altri nomi contenenti il termine «pastarma».

(13)Senza pregiudizio per quanto suesposto, al fine di evitare ogni rischio di confusione per i consumatori nel momento in cui si trovano di fronte a prodotti simili aventi un nome analogo, è opportuno che il nome della STG «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) sia abbinato all'affermazione «fatto secondo la tradizione della Bulgaria», conformemente a quanto disposto all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per tali casi.

(14)Alla luce di quanto esposto, il nome «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) dovrebbe quindi essere iscritto nel «registro delle specialità tradizionali garantite».

(15)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il nome «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) (STG) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il nome di cui all'articolo 1 è accompagnata dall'affermazione «fatto secondo la tradizione della Bulgaria». Il disciplinare consolidato figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il nome di cui all'articolo 1 è protetto nel suo insieme. Il termine «pastarma» può continuare a essere usato, anche in traduzione, in tutta l'Unione europea, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 Giugno 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1106

 

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