Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento e del Consiglio del 17 Maggio 2017 che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica…

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)È necessario apportare una serie di modifiche al regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (4). È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)La politica comune della pesca è stata riformata dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Gli obiettivi della politica comune della pesca e i requisiti in materia di raccolta dei dati nel settore della pesca sono definiti agli articoli 2 e 25 di tale regolamento. Inoltre, il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha modificato la struttura del sostegno finanziario a favore delle attività di raccolta dati relativi alla pesca degli Stati membri.

(3)In linea con gli obiettivi della politica comune della pesca in materia di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive nelle acque non appartenenti all’Unione, quest’ultima deve partecipare agli sforzi intrapresi per conservare le risorse ittiche, in particolare conformemente alle disposizioni adottate nell’ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile o dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca.

(4)Il presente regolamento mira a stabilire le norme per la raccolta, la gestione e l’uso di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici relativi al settore della pesca.

(5)Il quadro per la raccolta dei dati dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca, che comprendono la protezione dell’ambiente marino, la gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, il raggiungimento di un buono stato ecologico nell’ambiente marino entro il 2020, come stabilito all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(6)Le norme stabilite nel presente regolamento per quanto concerne la raccolta, la gestione e l’uso di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici dovrebbero applicarsi anche ai dati relativi al settore della pesca, la cui raccolta è prescritta da altri atti giuridici dell’Unione, tra i quali i regolamenti (CE) n. 1921/2006 (8), (CE) n. 295/2008 (9), (CE) n. 762/2008 (10), (CE) n. 216/2009 (11), (CE) n. 217/2009 (12), (CE) n. 218/2009 (13), (UE) n. 1236/2010 (14), (UE) n. 1343/2011 (15) e (UE) 2016/2336 (16) del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2000/60/CE (17), 2008/56/CE e 2009/147/CE (18) del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2347/2002 (19), (CE) n. 812/2004 (20), (CE) n. 1967/2006 (21), (CE) n. 1100/2007 (22) e (CE) n. 1006/2008 (23) del Consiglio, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (24), la decisione 2010/717/UE del Consiglio (25) e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (26).

(7)Tuttavia, per evitare duplicazioni, laddove i dati in materia di pesca sono raccolti e gestiti in conformità delle norme stabilite in altri atti giuridici dell’Unione, come il regolamento (CE) n. 1224/2009 (27) del Consiglio e il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), il presente regolamento dovrebbe stabilire unicamente le norme per l’uso e la trasmissione di tali dati.

(8)Gli obblighi in materia di accesso ai dati di cui al presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29), nonché in virtù del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).

(9)Per quanto riguarda la conservazione, il trattamento e lo scambio di dati, è opportuno assicurare in ogni momento e a tutti i livelli che siano rispettati gli obblighi in materia di protezione dei dati personali stabiliti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (32).

(10)A fini di chiarezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento stabilisca una serie di definizioni.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1004

 

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