Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1019 della Commissione del 16 Giugno 2017 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento...

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A.PROCEDURA

1.Misure provvisorie

(1)Il 31 marzo 2016 (2) la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 15 febbraio 2016 dalla European Steel Association («EUROFER» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di barre di rinforzo.

(2)Il 20 dicembre 2016 la Commissione ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 («il regolamento provvisorio») (3), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia («Bielorussia» o «il paese interessato»).

2.Fase successiva della procedura

(3)In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), il denunciante e l'unico produttore esportatore bielorusso hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere ascoltate.

(4)Si sono svolte audizioni con il produttore esportatore bielorusso e con i produttori dell'Unione.

(5)La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e, ove opportuno, ha modificato le conclusioni provvisorie.

(6)Al fine di verificare le risposte ai questionari di cui ai considerando 124 e 133 del regolamento provvisorio, che non erano state verificate nella fase provvisoria della procedura, sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti Società:

a)Importatore indipendente nell'Unione:

-Duferco Deutschland GmbH, Germania

b)Utilizzatori dell'Unione:

-ATG Deutschland GmbH, Germania

-Tilts Ltd., Lettonia

(7)La Commissione ha informato tutte le parti dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre di rinforzo («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni definitive. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, alla luce delle conclusioni di cui ai considerando 18 e 24 del documento di divulgazione generale, la Commissione ha analizzato gli indicatori di pregiudizio che escludono i dati relativi al mercato italiano, fatto di cui tutte le parti sono state informate (la divulgazione aggiuntiva delle conclusioni definitive). Successivamente a tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione aggiuntiva delle conclusioni definitive. Le osservazioni delle parti interessate sono state esaminate e, se opportuno, prese in considerazione.

3.Campionamento

(8)In assenza di osservazioni relative al metodo di campionamento, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 7 a 10 del regolamento provvisorio.

4.Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(9)In assenza di osservazioni relative al periodo dell'inchiesta («PI») e al periodo in esame, si confermano i periodi stabiliti al considerando 14 del regolamento provvisorio.

B.PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(10)Come descritto ai considerando 15 e 16 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame a è definito come segue: «determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, compresi quelli che hanno subito una torsione dopo la laminazione e anche quelli aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, originari della Bielorussia, attualmente classificati ai codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 ed ex 7214 99 95 (»barre di rinforzo «o» il prodotto in esame«). Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza.»

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1019

 

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