La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)Con decisione (UE) 2017/768 (2), il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e l'applicazione provvisoria, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («il protocollo»).
(2)Il testo del protocollo, allegato alla decisione (UE) 2017/768, stabilisce un aumento del volume del contingente tariffario dell'Unione applicabile alle fragole fresche originarie dall'Egitto per l'immissione in libera pratica nell'Unione.
(3)È necessario modificare il regolamento (CE) n. 747/2001 per dare attuazione all'aumento del contingente tariffario stabilito dal protocollo.
(4)È opportuno che l'aumento del contingente si applichi a decorrere dal 1o luglio 2013, data in cui il protocollo è applicabile in via provvisoria in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, dello stesso, in attesa della sua entrata in vigore.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 747/2001 il rigo relativo al contingente tariffario con numero d'ordine 09.1799 è sostituito dal seguente:
«09.17990810 10 00
Fragole, fresche
Dall'1.10.2010 al 30.4.2011
10 000
Esenzione».
Dall'1.10.2011 al 30.4.2012
10 300
Dall'1.10.2012 al 30.4.2013
10 609
Dall'1.10.2013 al 30.4.2014
11 021
Dall'1.10.2014 al 30.4.2015
11 349
Dall'1.10.2015 al 30.4.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.10 al 30.4
11 687
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 Giugno 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0991