Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/946 del Consiglio del 18 Maggio 2017 relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Slovacchia, in Bulgaria, in Francia, nella Repubblica ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Ungheria, a Cipro...

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che:

(1)A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2)L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(3)Sono state presentate al Consiglio le relazioni globali di valutazione che sintetizzano i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici in Slovacchia, in Bulgaria, in Francia, nella Repubblica ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Ungheria, a Cipro, in Estonia, a Malta, in Romania e in Finlandia.

(4)Con l'adozione della decisione 2010/682/UE del Consiglio (4), il Consiglio ha concluso che la Slovacchia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dall'8 novembre 2010 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(5)Con l'adozione della decisione 2010/758/UE del Consiglio (5), il Consiglio ha concluso che la Bulgaria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 2 dicembre 2010 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(6)Con l'adozione della decisione 2011/355/UE del Consiglio (6), il Consiglio ha concluso che la Francia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 9 giugno 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(7)Con l'adozione della decisione 2011/434/UE del Consiglio (7), il Consiglio ha concluso che la Repubblica ceca ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 19 luglio 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(8)Con l'adozione della decisione 2011/888/UE del Consiglio (8), il Consiglio ha concluso che la Lituania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 13 dicembre 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(9)Con l'adozione della decisione 2012/46/UE del Consiglio (9), il Consiglio ha concluso che i Paesi Bassi hanno attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 23 gennaio 2012 sono autorizzati a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(10)Con l'adozione della decisione 2012/446/UE del Consiglio (10), il Consiglio ha concluso che l'Ungheria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 24 luglio 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1496692729911&uri=CELEX:32017D0946

 

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