La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Misure in vigore
(1)Con regolamento (CEE) n. 2737/90 del Consiglio (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «paese interessato») («l'inchiesta originaria»). Con decisione 90/480/CEE (3), la Commissione ha accettato gli impegni offerti da due esportatori principali concernenti il prodotto soggetto alle misure.
(2)In seguito al ritiro degli impegni da parte dei due esportatori cinesi interessati, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 610/95 del Consiglio (4), ha modificato il regolamento (CEE) n. 2737/90 e ha istituito un dazio definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso.
(3)Con regolamento (CE) n. 771/98 del Consiglio (5), in seguito ad un riesame in previsione della scadenza, queste misure sono state prorogate di altri cinque anni.
(4)Con regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio (6), in seguito ad un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della RPC.
(5)Con regolamento (CE) n. 1275/2005 del Consiglio (7), il Consiglio ha modificato la definizione del prodotto che rientrava nell'ambito di applicazione delle misure così da includere anche il carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica.
(6)In seguito ad una revisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (8), il Consiglio ha prorogato le misure di altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2011 del Consiglio (9) («il precedente riesame in previsione della scadenza»).
1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza
(7)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (10) delle misure esistenti, il 7 dicembre 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 («la domanda di riesame»).
(8)La domanda è stata presentata per conto di sei produttori dell'Unione («il richiedente») che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica («carburo di tungsteno»).
(9)La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato probabilmente il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione.
1.3.Apertura
(10)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 23 marzo 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (11) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0942