Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/919 della Commissione del 29 Maggio 2017 che modifica la Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1942 relativa alle specifiche del portale dei progetti di investimento europei.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2015/1017 affida alla Commissione il compito di creare, con il sostegno della Banca europea per gli investimenti (BEI), un portale dei progetti di investimento europei (PPIE). Il PPIE è un portale web pubblicamente accessibile relativo ai progetti di investimento, che funge da piattaforma per la promozione di progetti presso i potenziali investitori in tutto il mondo.

(2)Le specifiche del PPIE sono state stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1942 della Commissione (2).

(3)Dall'esperienza acquisita nella gestione del PPIE è emersa la necessità di modificare alcune disposizioni, in particolare per attirare un numero maggiore di progetti dei promotori più piccoli, delle PMI e delle imprese di media capitalizzazione, con l'obiettivo, per l'Unione europea, di sostenere le PMI e l'imprenditorialità. Pertanto, il costo minimo dei progetti dovrebbe essere ridotto da 5 milioni di EUR a 1 milione di EUR.

(4)Per accrescere l'attrattività del PPIE e ridurre in maniera non discriminatoria gli oneri a carico dei promotori dei progetti, e pertanto per dare al PPIE lo slancio per la pubblicazione di un numero maggiore di progetti, è opportuno non applicare a carico dei promotori dei progetti diritti per il trattamento delle domande. Per assicurare la pubblicazione di progetti di qualità sul PPIE è opportuno mantenere la selezione dei progetti di cui alla sezione 3 dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1942,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1942 è così modificata:

1)All'articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) ha un costo totale di almeno 1.000,000 di EUR;»

2)L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Non si applicano diritti per il trattamento delle domande.»;

3)La sezione 4 dell'allegato è soppressa.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 Maggio 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0919

 

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