La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2015/1017 affida alla Commissione il compito di creare, con il sostegno della Banca europea per gli investimenti (BEI), un portale dei progetti di investimento europei (PPIE). Il PPIE è un portale web pubblicamente accessibile relativo ai progetti di investimento, che funge da piattaforma per la promozione di progetti presso i potenziali investitori in tutto il mondo.
(2)Le specifiche del PPIE sono state stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1942 della Commissione (2).
(3)Dall'esperienza acquisita nella gestione del PPIE è emersa la necessità di modificare alcune disposizioni, in particolare per attirare un numero maggiore di progetti dei promotori più piccoli, delle PMI e delle imprese di media capitalizzazione, con l'obiettivo, per l'Unione europea, di sostenere le PMI e l'imprenditorialità. Pertanto, il costo minimo dei progetti dovrebbe essere ridotto da 5 milioni di EUR a 1 milione di EUR.
(4)Per accrescere l'attrattività del PPIE e ridurre in maniera non discriminatoria gli oneri a carico dei promotori dei progetti, e pertanto per dare al PPIE lo slancio per la pubblicazione di un numero maggiore di progetti, è opportuno non applicare a carico dei promotori dei progetti diritti per il trattamento delle domande. Per assicurare la pubblicazione di progetti di qualità sul PPIE è opportuno mantenere la selezione dei progetti di cui alla sezione 3 dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1942,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1942 è così modificata:
1)All'articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) ha un costo totale di almeno 1.000,000 di EUR;»
2)L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Non si applicano diritti per il trattamento delle domande.»;
3)La sezione 4 dell'allegato è soppressa.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 Maggio 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0919