La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 31,
considerando quanto segue:
1.INTRODUZIONE
(1)Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).
(2)Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi non cooperanti e le misure di emergenza.
(3)A norma dell'articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.
(4)L'identificazione dei paesi terzi non cooperanti è basata sull'esame di tutte le informazioni indicate all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN.
(5)A norma dell'articolo 33 del regolamento INN il Consiglio deve elaborare un elenco dei paesi non cooperanti. A tali paesi si applicano le misure di cui all'articolo 38 del regolamento INN.
(6)A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento INN, i prodotti della pesca possono essere importati nell'Unione unicamente se accompagnati da un certificato di cattura conforme al regolamento.
(7)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento INN, i certificati di cattura convalidati da un determinato Stato di bandiera possono essere accettati solo se detto Stato notifica alla Commissione le proprie disposizioni in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai propri pescherecci.
(8)Saint Vincent e Grenadine non ha presentato alla Commissione la notifica come Stato di bandiera a norma dell'articolo 20 del regolamento INN.
(9)A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione coopera sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all'attuazione delle disposizioni di detto regolamento in materia di certificazione delle catture.
(10)Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN, la
Commissione ha ritenuto che esistano forti indicazioni del fatto che Saint Vincent e Grenadine abbia omesso di adempiere agli obblighi, ad esso incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0918