Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/881 della Commissione del 23 Maggio 2017 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 763/2008 stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni.

(2)A norma del regolamento (UE) 2017/712 della Commissione (2), il prossimo censimento della popolazione e delle abitazioni dovrebbe avere come anno di riferimento il 2021.

(3)Il regolamento (UE) n. 1151/2010 della Commissione (3) ha stabilito le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati relativi ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per l'anno di riferimento 2011.

(4)Ai fini del prossimo censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 e per valutare la qualità dei dati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario definire le nuove modalità e la nuova struttura delle relazioni sulla qualità e stabilire il formato tecnico per la trasmissione dei dati.

(5)L'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 763/2008 prevede che gli Stati membri trasmettano in formato elettronico i dati e i metadati validati, in un appropriato formato tecnico che deve essere adottato dalla Commissione. La Banca dei regolamenti internazionali, la Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat), il Fondo monetario internazionale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), l'Organizzazione delle Nazioni Unite e la Banca mondiale hanno avviato l'iniziativa SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) relativa agli standard tecnici e statistici per lo scambio e la condivisione di dati e metadati, su cui si basa il Census Hub. Ai fini dello scambio di statistiche ufficiali l'SDMX e il Census Hub forniscono standard statistici, tecnici e di trasmissione. È dunque opportuno introdurre un formato tecnico conforme a tali standard.

(6)Il regolamento (UE) n. 1151/2010 impone agli Stati membri di conservare i dati del censimento della popolazione e delle abitazioni per l'anno di riferimento 2011 fino al 1o gennaio 2025. Per consentire agli utilizzatori di effettuare confronti tra i due censimenti, i dati del censimento 2011 dovrebbero essere disponibili fino al 1o gennaio 2035, parallelamente ai dati del 2021.

(7)Il regolamento (UE) n. 1151/2010 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Sistema statistico europeo,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità e la struttura delle relazioni che gli Stati membri devono presentare sulla qualità dei dati dei loro censimenti della popolazione e delle abitazioni, trasmessi alla Commissione (Eurostat) per l'anno di riferimento 2021, nonché il formato tecnico per la trasmissione dei dati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni e le specifiche tecniche riportate nel regolamento (CE) n. 763/2008, nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 (4) e nel regolamento (UE) 2017/712 della Commissione.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1) «unità statistica»: l'unità di osservazione di base, ossia una persona fisica, una famiglia, un nucleo familiare, un alloggio o un'abitazione convenzionale;

2) «enumerazione individuale»: la raccolta di informazioni su ciascuna unità statistica in modo da consentire la registrazione separata e la classificazione incrociata delle sue caratteristiche con altre caratteristiche;

3)«simultaneità»: le informazioni ottenute in un censimento si riferiscono allo stesso momento (data di riferimento);

4)«universalità in un territorio definito»: i dati sono forniti per tutte le unità statistiche in un territorio precisamente definito. Se le unità statistiche sono persone, «universalità in un territorio definito» significa che i dati sono forniti in base alle informazioni rilevate per tutte le persone la cui dimora abituale si trova nel territorio definito (popolazione totale);

5)«disponibilità di dati per piccole aree»: la disponibilità di dati per zone geografiche ristrette e per piccoli gruppi di unità statistiche;

6)«periodicità definita»: la regolare conduzione dei censimenti all'inizio di ogni decennio, compresa la continuità dei registri;

7)«fonte di dati»: l'insieme dei record di dati per le unità statistiche e/o gli eventi relativi alle unità statistiche, che costituisce la base diretta per la produzione di dati censuari su una o più variabili specifiche per una specifica popolazione obiettivo;

8)«popolazione obiettivo»: l'insieme di tutte le unità statistiche di una determinata area geografica definita alla data di riferimento, a cui riferire una o più variabili specifiche. Tale insieme comprende una sola volta ciascuna unità statistica valida;

9)«popolazione obiettivo stimata»: la migliore approssimazione disponibile della popolazione obiettivo. Essa corrisponde alla popolazione censita più la sottocopertura meno la sovracopertura;

10)«popolazione censita»: l'insieme delle unità statistiche effettivamente rappresentato dai risultati del censimento su una o più variabili specifiche per una specifica popolazione obiettivo. I record di dati per la popolazione censita sono quelli della fonte di dati per la specifica popolazione obiettivo, compresi tutti i record di dati imputati ed esclusi quelli cancellati. Se, per questioni di principio metodologico, una fonte di dati comprende record di dati solo per un campione di unità statistiche della popolazione obiettivo stimata, la popolazione censita comprende, oltre alle unità statistiche del campione, l'insieme complementare delle unità statistiche.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1496059400531&uri=CELEX:32017R0881

 

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