La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1)L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 (2) della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.
(2)La Repubblica di Corea ha comunicato alla Commissione che la sua autorità competente ha aggiunto un organismo di controllo all'elenco di organismi di controllo riconosciuti dalla Repubblica di Corea.
(3)L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.
(4)«Abcert AG» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuta e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
(5)La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda di «Agricert — Certificação de Produtos
Alimentares LDA» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA» per le categorie di prodotti A e D in relazione all'Angola e a Sao Tomé e Principe.
(6)«Argencert SA» ha notificato alla Commissione di aver modificato il proprio indirizzo.
(7)La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bioagricert S.r.l.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, D ed E alla Malaysia e a Singapore e estendere il riconoscimento per la Cina alle categorie di prodotti B ed E.
(8)«CCOF Certification Services» ha informato la Commissione che desidererebbe ritirare il riconoscimento per la categoria F in relazione al Messico. Pertanto non dovrebbe più figurare, per tale paese, nell'elenco di detta categoria contenuto nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
(9)«Certisys» ha notificato alla Commissione di aver modificato il proprio indirizzo. Inoltre la Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Certisys» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D alla Repubblica democratica del Congo.
(10)La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Control Union Certifications» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il suo riconoscimento per Angola, Bielorussia, Ciad, Gibuti, Eritrea, Figi, Kosovo (3), Liberia e Niger alle categorie di prodotti A, D, E ed F e per la Repubblica democratica del Congo e il Madagascar alle categorie di prodotti A, E ed F.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0872