Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato delle regioni (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Gli ideali, i principi e i valori insiti nel patrimonio culturale dell'Europa costituiscono per l'Europa una fonte condivisa di memoria, comprensione, identità, dialogo, coesione e creatività. Il patrimonio culturale occupa un ruolo importante nell'Unione europea e il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che i firmatari si ispirano «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa».
(2)L'articolo 3, paragrafo 3, TUE afferma che l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
(3)L'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuisce all'Unione il compito di contribuire «al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune». L'azione dell'Unione deve essere intesa a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e a integrare l'azione di questi ultimi, tra l'altro nel settore del miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei e in quello della conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea.
(4)Come sottolineato dalla Commissione nella comunicazione del 22 luglio 2014 intitolata «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa», il patrimonio culturale deve essere considerato come una risorsa condivisa e un bene comune custodito per le generazioni future. È pertanto responsabilità comune di tutti i portatori di interessi prendersi cura del patrimonio culturale.
(5)Il patrimonio culturale riveste grande valore per la società europea dal punto di vista culturale, ambientale, sociale ed economico. La sua gestione sostenibile rappresenta pertanto una scelta strategica per il ventunesimo secolo, come sottolineato dal Consiglio nelle conclusioni del 21 maggio 2014 (3). Il contributo del patrimonio culturale in termini di creazione di valore, di competenze, di occupazione e di qualità della vita è sottovalutato.
(6)Il patrimonio culturale è al centro dell'agenda europea per la cultura (4) e contribuisce al conseguimento degli obiettivi in essa stabiliti, vale a dire la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività e la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione. Esso rappresenta inoltre una delle quattro priorità per la cooperazione europea in materia di cultura per il periodo 2015-2018, quali definite nell'attuale piano di lavoro per la cultura adottato dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, il 25 novembre 2014 (5).
(7)Nelle conclusioni del 21 maggio 2014 il Consiglio ha affermato che il patrimonio culturale abbraccia un ampio spettro di risorse ereditate dal passato, in tutte le forme e gli aspetti — materiali, immateriali e digitali (prodotti originariamente in formato digitale e digitalizzati), inclusi i monumenti, i siti, i paesaggi, le competenze, le prassi, le conoscenze e le espressioni della creatività umana, nonché le collezioni conservate e gestite da organismi pubblici e privati quali musei, biblioteche e archivi. Il patrimonio culturale comprende altresì il patrimonio cinematografico.
(8)Il patrimonio culturale è stato forgiato nel corso dei secoli dall'interazione tra le espressioni culturali delle diverse civiltà che hanno popolato l'Europa. Un Anno europeo del patrimonio culturale contribuirà a favorire e sviluppare la consapevolezza dell'importanza di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali. Tra i modi per raggiungere tale consapevolezza figurano i programmi di educazione e di sensibilizzazione capillare del pubblico, in linea con gli obblighi stabiliti nella Convenzione dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, di cui l'Unione e gli Stati membri sono parte.
(9)In conformità dell'articolo 30 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'Unione e la maggioranza degli Stati membri sono parte, i partecipanti alla convenzione riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno adottare tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità abbiano, tra l'altro, accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
(10)L'Access City Award europeo (il premio europeo per le città a misura di disabili) ha dimostrato che è fattibile e costituisce inoltre una buona pratica rendere il patrimonio culturale delle città accessibile, in modo da rispettare la sua natura e i suoi valori, alle persone con disabilità, agli anziani, alle persone a mobilità ridotta o con altri tipi di infermità temporanee.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0864