La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2)I periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), famoxadone, flumiossazina, metalaxyl-M e pimetrozina sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione (3). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 30 giugno 2017. Le domande di rinnovo dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4) sono state presentate conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5).
(3)I periodi di approvazione delle sostanze attive carfentrazone etile, ciazofamid, fenamidone, foramsulfuron, imazamox, isoxaflutole, oxasulfuron, pendimetalin e trifloxystrobin sono stati prorogati dalla regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione (6). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2017.
(4)I periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazosulfuron, laminarin, metossifenozide, milbemectin, phenmedipham, e S-metolachlor sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione (7). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2017.
(5)Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze elencate ai considerando 3 e 4 sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (8).
(6)Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È quindi necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.
(7)Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo dell'iscrizione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 Maggio 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0841