La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
(2)L'elenco dell'Unione degli additivi alimentari può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(3)Il 10 marzo 2016 la Polonia ha presentato una domanda di autorizzazione per l'uso di nitriti (E 249-250) come conservanti nella «golonka peklowana». La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
(4)In base a quanto dichiarato dal richiedente la «golonka peklowana» è una preparazione tradizionale polacca di carni in cui i nitriti, oltre ad avere funzione di conservanti, sono impiegati affinché il prodotto raggiunga le caratteristiche auspicate di colore, sapore e consistenza che i consumatori si attendono. La «golonka peklowana» è offerta ai consumatori previo ulteriore trattamento termico prima del consumo.
(5)In conformità del considerando 7 del regolamento (CE) n. 1333/2008 l'autorizzazione degli additivi alimentari dovrebbe tenere conto di altri fattori pertinenti per la questione in esame, tra cui i fattori tradizionali. È pertanto opportuno mantenere determinati prodotti tradizionali sul mercato di alcuni Stati membri dove l'uso degli additivi alimentari è conforme alle condizioni generali e specifiche stabilite nel regolamento (CE) n. 1333/2008.
(6)Al fine di garantire l'applicazione uniforme dell'uso degli additivi contemplati dal presente regolamento, la «golonka peklowana» sarà descritta nel documento di orientamento che illustra le categorie alimentari elencate nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari (3).
(7)A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), salvo nel caso in cui gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. In generale i nitriti possono essere utilizzati nei prodotti a base di carne. L'uso in preparazioni di carni è invece limitato ad alcune preparazioni tradizionali e disposizioni specifiche sono stabilite per i prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura. Poiché la domanda di estensione dell'uso dei nitriti si limita alla specifica preparazione di carni impiegata tradizionalmente, è lecito supporre che l'estensione non inciderà in maniera significativa sull'esposizione generale ai nitriti. L'estensione dell'uso di tali additivi costituisce dunque un aggiornamento dell'elenco dell'Unione che non ha effetti sulla salute umana e non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.
(8)È opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 Maggio 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0839