Decisione d’Esecuzione del Consiglio del 29 Settembre 2014 che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, l'Italia è stata autorizzata ad applicare, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul GPL usati come combustibile per riscaldamento. Tale autorizzazione era stata concessa fino al 31 dicembre 2012, con decisione 2008/318/CE del Consiglio (2).

(2)Con lettera del 31 maggio 2012, le autorità italiane hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul GPL usati come combustibile per riscaldamento mediante l'estensione della prassi seguita ai sensi della decisione 2008/318/CE in alcune zone, e questo prima della cessazione degli effetti di tale decisione. Le autorità italiane hanno trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti in data 4 dicembre 2012, 16 luglio 2013, 31 dicembre 2013 e 22 gennaio 2014. Con lettera del 19 marzo 2014, le autorità italiane hanno chiesto il rinnovo dell'autorizzazione concessa con decisione 2008/318/CE, senza modificarne l'ambito d'applicazione territoriale, per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2018.

(3)L'Italia presenta un territorio estremamente eterogeneo, caratterizzato da condizioni climatiche e geografiche diverse. Tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, l'Italia ha introdotto aliquote di tassazione ridotte per il gasolio e il GPL al fine di compensare in parte i costi di riscaldamento eccessivamente elevati sostenuti dai residenti di alcune zone geografiche.

(4)La differenziazione delle aliquote in Italia si basa su criteri oggettivi e mira a porre la popolazione delle zone ammissibili in condizioni paragonabili al resto della popolazione, riducendo i costi di riscaldamento eccessivamente elevati dovuti al rigore delle condizioni climatiche o a una difficoltà di procurarsi il combustibile in tali zone.

(5)Le aliquote ridotte sono applicabili nelle zone geografiche che soddisfano i seguenti criteri: a) condizioni climatiche estremamente rigide nell'ambito del territorio italiano, ossia i comuni che rientrano nella zona F quale definita dal D.P.R. n. 412 del 1993 (3); b) condizioni climatiche rigide abbinate a una difficoltà a procurarsi il combustibile, ossia i comuni che rientrano nella zona E quale definita dal D.P.R. n. 412 del 1993; c) isolamento geografico abbinato a una difficoltà a procurarsi il combustibile nonché al costo di quest'ultimo, ossia in Sardegna e nelle piccole isole. Considerato che lo sviluppo della rete di distribuzione del gas naturale è suscettibile di contribuire significativamente a ridurre i costi di riscaldamento supplementari, sfociando in una maggior diversità di fonti di combustibile, se del caso, l'applicazione delle aliquote ridotte dovrebbe limitarsi fino al completamento della rete di distribuzione del gas naturale nei comuni interessati.

(6)La misura richiesta è stata esaminata dalla Commissione, la quale ha stabilito che non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il funzionamento del mercato interno e non è incompatibile con la politica unionale in materia di ambiente, energia e trasporti. L'aliquota di tassazione ridotta dovrebbe rimanere, sia per il gasolio che per il GPL, superiore ai livelli minimi unionali fissati nella direttiva 2003/96/CE, e dovrebbe alleviare solo in parte i costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone geografiche interessate.

(7)La misura richiesta dovrebbe applicarsi soltanto al riscaldamento d'ambiente (sia di privati che di imprese) e non dovrebbe applicarsi ad altri tipi di uso commerciale del gasolio e del GPL. Secondo le autorità italiane, l'importo del beneficio fiscale per gli utenti commerciali dovrebbe essere contemplato in ciascun caso particolare dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (4). Se, tuttavia, il beneficio concesso a una singola impresa dovesse superare il massimale fissato in tale regolamento, esso sarà notificato alla Commissione in conformità al regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio (5).

(8)Al fine di garantire che la misura si applichi senza soluzione di continuità rispetto all'autorizzazione di applicare delle aliquote ridotte di accisa concessa con decisione 2008/318/CE, la quale ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2012, sarebbe opportuno che la presente decisone si applichi dal 1o gennaio 2013. L'applicazione senza interruzioni delle aliquote ridotte di accisa dovrebbe contribuire a garantire la certezza del diritto e non dovrebbe minare le legittime aspettative della popolazione delle zone ammissibili. Pertanto, sarebbe opportuno concedere l'autorizzazione per sei anni. Tale periodo di applicazione dovrebbe concedere alle autorità italiane tempo sufficiente per valutare l'effetto della misura sull'ambiente e dovrebbe altresì indicare la necessità di adottare in futuro misure di risparmio energetico più mirate, al fine di migliorare l'efficienza energetica e di garantire un effetto positivo sull'ambiente,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

1.L'Italia è autorizzata ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento nelle seguenti zone geografiche svantaggiate:

a)Comuni che rientrano nella zona climatica F definita nel decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

b)Comuni che rientrano nella zona climatica E definita nel decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

c)Comuni della Sardegna e delle piccole isole, ossia tutte le isole italiane con eccezione della Sicilia.

2.Al fine di evitare compensazioni eccessive, la riduzione non è superiore ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone interessate. Nel caso particolare della Sardegna e delle piccole isole, la riduzione fiscale non fa diminuire il prezzo al di sotto del livello praticato sul continente per lo stesso combustibile.

3.L'aliquota ridotta è conforme agli obblighi stabiliti alla direttiva 2003/96/CE, in particolare rispetta i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 9 della stessa.

Articolo 2

L'ammissibilità delle zone geografiche di cui ai punti b) e c) dell'articolo 1, paragrafo 1 è subordinata all'indisponibilità di una rete di distribuzione del gas naturale nel comune.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2018.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 Settembre 2014

Per il Consiglio

Il Presidente

S. GOZI

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_291_R_0006

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