La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 514/2014 reca disposizioni generali per l'attuazione del Fondo asilo, migrazione e integrazione e dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
(2)È necessario garantire che il sostegno finanziario dell'UE sia visibilmente riconoscibile, onde accrescere la consapevolezza del ruolo svolto dall'Unione nel finanziamento dei programmi. Le misure di informazione e pubblicità dovrebbero pertanto contenere informazioni specifiche sulla partecipazione dell'Unione, compreso il suo emblema. Per motivi di coerenza, l'emblema dell'Unione dovrebbe assumere un formato standard.
(3)Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 514/2014 e sono pertanto vincolati dal presente regolamento.
(4)La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 514/2014 né dal presente regolamento.
(5)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento e non ritardare l'approvazione e attuazione dei programmi nazionali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna»,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità relative al progetto
Tutte le misure di informazione e pubblicità destinate ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico recano:
a)L'emblema dell'Unione europea, conforme alle norme grafiche di cui all'allegato, e il riferimento all'Unione europea;
b)Il riferimento al Fondo che sostiene il progetto come indicato nell'allegato;
c)Una frase, scelta dall'autorità responsabile, che evidenzi il valore specifico dell'intervento dell'Unione europea.
Le lettere a) e c) non si applicano agli articoli promozionali di dimensioni ridotte.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 Luglio 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_291_R_0004