La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 187,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (2), (di seguito «ASA»), è stato firmato il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2015.
(2)Il Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (3) (di seguito «il protocollo») è stato firmato il 15 dicembre 2016. La firma a nome dell'Unione e degli Stati membri e la sua applicazione provvisoria è stata autorizzata con decisione (UE) 2017/75 del Consiglio (4). Il protocollo è stato applicato, in via provvisoria, dal 1o febbraio 2017.
(3)L'articolo 5 e l'allegato IV del protocollo prevedono modifiche ai contingenti tariffari esistenti per i vini originari della Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 1o febbraio 2017. I contingenti dei vini interessati sono stati aumentati da 12 800 hl a 25 500 hl, per le voci ex 2204 10 ed ex 2204 21, e da 3 200 hl a 15 100 hl, per le voci ex 2204 22 ed ex 2204 29.
(4)L'ASA specifica che il dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari è concesso a condizione che la Bosnia-Erzegovina non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi. Inoltre, il protocollo specifica che per l'anno 2017 si applica l'intero importo dei contingenti, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.
(5)Per attuare i contingenti tariffari dell'Unione per il vino stabiliti dal protocollo, si dovrebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 343/2011 della Commissione (5).
(6)Poiché il protocollo si applica a decorrere dal 1o febbraio 2017, le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 343/2011 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 Maggio 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0822