Regolamento Delegato (UE) N. 1046/2014 della Commissione del 28 Luglio 2014 che integra il regolamento (UE) n.508/2014.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 72, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)A norma del capo V del regolamento (UE) n. 508/2014, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) può sostenere la compensazione dei costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato.

(2)Per salvaguardare la competitività di taluni prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura provenienti dalle regioni ultraperiferiche dell'Unione rispetto a prodotti analoghi provenienti da altre regioni dell'Unione, nel 1992 quest'ultima ha introdotto misure intese a compensare i costi supplementari nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le misure di compensazione per il periodo 2007-2013 sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio (2). A causa della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, aggravata da fattori quali la lontananza, l'insularità, le piccole dimensioni, la dipendenza economica da alcuni prodotti e le particolari condizioni climatiche, è necessario continuare a fornire un sostegno per controbilanciare i costi supplementari legati alla pesca, all'allevamento, alla trasformazione e alla commercializzazione di determinati prodotti della pesca a partire dal 1o gennaio 2014. In effetti, la compensazione dei costi supplementari contribuisce a preservare la redditività degli operatori di tali regioni.

(3)Tali costi supplementari dovrebbero essere indicati in un piano di compensazione di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) n. 508/2014.

(4)Per garantire un trattamento armonizzato e uniforme a tutte le regioni interessate, grazie a una migliore comparabilità tra le varie regioni e da un anno all'altro, e in particolare per evitare una sovracompensazione dei costi supplementari, è necessario stabilire i criteri per il calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. L'uso di criteri comuni consentirà di garantire che a tutte le regioni interessate sia applicato un metodo omogeneo per il calcolo dei costi supplementari.

(5)Al fine di evitare sovracompensazioni è opportuno stimare in modo particolarmente accurato i costi di riferimento per i prodotti o per le categorie di prodotti sostenuti dagli operatori nella parte continentale dello Stato membro o del territorio dell'Unione, sulla cui base sono determinati i costi supplementari.

(6)Vi sono prodotti o categorie di prodotti per i quali non esistono criteri di confronto o unità di misura nella parte continentale del territorio dello Stato membro interessato. In tali casi il riferimento per il calcolo del costo supplementare è fissato rispetto ai costi sostenuti dagli operatori della parte continentale del territorio dell'Unione per prodotti o categorie di prodotti equivalenti.

(7)Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti o le categorie di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ammissibili alla compensazione, i quantitativi massimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.

(8)È opportuno che gli Stati membri fissino l'importo della compensazione a un livello che consenta di controbilanciare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche e di evitare compensazioni eccessive. A tal fine l'importo della compensazione dovrebbe tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidono sull'entità dei costi supplementari, compresi gli aiuti di Stato notificati a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 73 del regolamento (UE) n. 508/2014.

(9)Per consentire una presentazione armonizzata dei costi supplementari è necessario esprimere i costi supplementari sulla base di tonnellate di peso vivo, come definito dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3) e dal regolamento (CE) n. 409/2009 della Commissione (4) che istituisce coefficienti di conversione dell'Unione europea per il pesce fresco e il pesce fresco salato nonché codici di presentazione per il pesce trasformato, per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini del controllo delle catture.

(10)Per dimostrare l'assenza di sovracompensazione è opportuno che gli Stati membri forniscano opportune informazioni sull'attuazione del meccanismo di compensazione nella relazione annuale di attuazione di cui all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014.

(11)Al fine di consentire l'immediata applicazione delle misure di cui al presente regolamento, dato che le spese sono sovvenzionabili dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca dal 1o gennaio 2014 conformemente all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i criteri per il calcolo dei costi supplementari sostenuti nel periodo di ammissibilità definito all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dagli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato.

Articolo 2

1.I costi supplementari di cui all'articolo 1 sono calcolati separatamente per ciascuna delle seguenti attività:

a)Pesca;

b)Allevamento;

c)Trasformazione;

d)Commercializzazione.

2.Per ciascuna attività di cui al paragrafo 1, i costi supplementari sono calcolati per voci di spesa, quali figurano nei piani di compensazione di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) n. 508/2014 per ciascun prodotto o categoria di prodotti identificati dallo Stato membro come ammissibili alla compensazione.

3.I costi supplementari sono calcolati per ciascuna voce di spesa come differenza tra i costi sostenuti dagli operatori delle regioni ultraperiferiche, da cui è detratto qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi supplementari, e i costi analoghi sostenuti dagli operatori della parte continentale dello Stato membro interessato.

4.In deroga al paragrafo 3, per le voci di spesa relative a prodotti o categorie di prodotti per i quali non esistono criteri di confronto o unità di misura nella parte continentale del territorio dello Stato membro, i costi supplementari sono calcolati rispetto ai costi comparabili di prodotti o categorie di prodotti equivalenti sostenuti dagli operatori della parte continentale del territorio dell'Unione.

5.Il calcolo dei costi supplementari tiene conto di ogni intervento pubblico, compresi gli aiuti di Stato notificati a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 73 del regolamento (UE) n. 508/2014.

Articolo 3

1.Il calcolo dei costi supplementari è basato unicamente sui costi derivanti da svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche.

2.Il calcolo dei costi supplementari è basato su una media annua dei prezzi registrati.

3. I costi supplementari sono espressi in euro per tonnellata di peso vivo e, se del caso, tutti gli elementi di costo dei costi supplementari complessivi sono convertiti in euro per tonnellata di peso vivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 Luglio 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_291_R_0001

 

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